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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40593/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma; l'unica questione devoluta riguardava la recidiva, rispetto alla quale la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta adeguata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e altro reato non specificato nel testo. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva: secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare l'aggravamento recidivale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e, comunque, manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale sulla sussistenza della recidiva, richiamando l'ingravescente pericolosità sociale del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La sentenza impugnata riguardava anche questo reato, indicato come parte della condanna di merito, ma nel provvedimento di legittimità non vi è un esame nel merito della fattispecie.

  • art. 99 c.p.

    La doglianza del ricorrente concerneva la mancata esclusione della recidiva; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d'appello sulla maggiore pericolosità sociale dell'imputato.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, ma il motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla recidiva deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze meramente assertive o generiche sono inammissibili.
  • La conferma della recidiva è legittima quando il giudice di merito motivi in modo logico e puntuale sulla maggiore pericolosità sociale desumibile dalla storia personale dell'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la condanna di merito e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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