Cassazione Penale, Ordinanza n. 36218/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità per cessione di sostanza stupefacente. Il ricorrente ha censurato la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui aveva escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere valutata come episodica e non abituale. La Corte di appello, invece, aveva ritenuto ostativa alla causa di non punibilità la modalità della cessione, considerata indicativa di una condotta non occasionale ma ripetuta, valorizzando il luogo dello spaccio e la mancanza di interlocuzioni tra i soggetti coinvolti. In cassazione si è dedotta, in sostanza, una diversa lettura del fatto e della prova, senza evidenziare travisamenti probatori o manifesti vizi logici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici i motivi dedotti in tema di particolare tenuità del fatto, osservando che la Corte di appello aveva già fornito una motivazione congrua e non illogica nel negare l'art. 131-bis c.p. per la modalità della cessione e per gli elementi sintomatici di abitualità della condotta. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità è esclusa quando le modalità della condotta rendono il fatto non episodico ma ripetuto e abituale; la valutazione del giudice di merito, se congruamente motivata e non illogica, non è sindacabile in cassazione in assenza di travisamento della prova.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- La deduzione di errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; censure meramente generiche o alternative ricostruzioni del fatto non sono ammissibili in sede di legittimità.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità concrete della cessione di stupefacente depongono per una condotta abituale e non meramente episodica.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione autonoma del fatto e della prova, salvo che siano prospettati specifici travisamenti probatori o illogicità manifeste della motivazione.
- La conferma della motivazione di merito sulla abitualità della condotta rende non censurabile la decisione che neghi la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
Come è indicizzato
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