Ordinanza n. 3787/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - dei pareri di inidoneità psicofisica resi nelle date del 18.7.2025 e 16.9.2025 in prima e seconda istanza dalla Sottocommissione medica nominata ai sensi dell’art. 7 del Bando del concorso per titoli ed esami per l’ammissione di n. 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti per l’anno accademico 2025/2026 approvato con d.d. 24.2.2025, n. 58820 del Comando Generale della Guardia di Finanza e della consequenziale esclusione dalla procedura concorsuale della ricorrente, oltre ad ogni atto presupposto e/o conseguente, ivi compresi, per quanto occorrer possa, l’art. 15 del medesimo Bando, la lista dei candidati ammessi alla prova orale e il decreto del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 45755, riguardanti le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.m. 17.5.2000, n. 155.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: pareri di inidoneità psicofisica adottati in prima e seconda istanza, conseguente esclusione dal concorso per la presenza di un tatuaggio visibile con l'uniforme femminile composta da gonna e scarpe décolleté, nonché atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato i pareri di inidoneità psicofisica resi il 18 luglio 2025 e il 16 settembre 2025 dalla sottocommissione medica e la conseguente esclusione dal concorso per titoli ed esami per l'ammissione di allievi marescialli della Guardia di Finanza. L'esclusione è stata motivata dalla presenza di un tatuaggio collocato su una parte del corpo non coperta dall'uniforme femminile, costituita da gonna e scarpe modello décolleté. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrente, il bando, la lista dei candidati ammessi alla prova orale e il decreto recante le direttive tecniche applicabili. Il testo dell'ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia che la controversia pone una questione analoga a quella già sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo alla compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina che consente l'esclusione di una candidata da un concorso per una forza di polizia a causa di un tatuaggio visibile soltanto con l'uniforme ordinaria femminile comprendente gonna e scarpe décolleté.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio. Ha ritenuto che la questione interpretativa già rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea con l'ordinanza del TAR Lazio, Sezione I-quater, 30 aprile 2025, n. 8482, sebbene riferita a un diverso plesso normativo ma a una fattispecie affine, presenti profili analoghi e sia potenzialmente rilevante per la decisione del presente ricorso, in ragione della similarità delle questioni e della contiguità dei quadri normativi. Il Collegio ha applicato l'istituto della sospensione impropria, ritenendolo alternativo alla rimessione diretta della medesima questione alla Corte di giustizia e funzionale all'economia processuale e alla ragionevole durata del processo. La sospensione è stata disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 79, comma 1, c.p.a. Il giudizio dovrà essere riassunto, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., mediante domanda di fissazione di udienza presentata dalla parte più diligente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione della Corte di giustizia sulla questione rimessa con l'ordinanza n. 8482/2025.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), direttiva 2006/54/CE
se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, l’art. 2, co. 1, lett. b), della direttiva 2006/54/CE, gli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio di non discriminazione in base al sesso, i principi enunciati in sede di interpretazione della direttiva 2000/78/CE e il principio di proporzionalità ostino alla normativa nazionale ... che consente l’esclusione di una candidata di sesso femminile dal concorso in una forza di polizia per la presenza di un tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme, allorché lo stesso sia visibile solo in caso di utilizzo della divisa ordinaria, prevista per i servizi di rappresentanza, nella versione che contempla l’uso della gonna e delle scarpe décolleté”
La questione, rimessa alla Corte di giustizia in altro giudizio, riguarda la compatibilità con il diritto dell'Unione e con il divieto di discriminazione basata sul sesso dell'esclusione di una candidata per un tatuaggio visibile soltanto con la versione femminile dell'uniforme composta da gonna e scarpe décolleté.
artt. 21 e 23 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Sono richiamati quali parametri europei, rispettivamente, del divieto di discriminazione e della parità tra donne e uomini, nell'ambito della questione pregiudiziale rilevante per il presente giudizio.
direttiva 2000/78/CE
I principi interpretativi elaborati nell'ambito della direttiva sono richiamati tra i parametri della questione pregiudiziale relativa alla discriminazione e alla proporzionalità della disciplina sull'idoneità al servizio.
Consente la sospensione del processo quando la decisione dipende dalla soluzione di una questione oggetto di altro giudizio; il TAR lo applica come base della sospensione impropria.
Rende applicabile al processo amministrativo l'art. 295 c.p.c., consentendo la sospensione del giudizio.
Impone la prosecuzione del giudizio sospeso mediante domanda di fissazione di udienza entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione della Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale.
Massime di principio
- La sospensione impropria del processo amministrativo può essere disposta quando la decisione della causa dipende, per similarità della questione e contiguità del quadro normativo, dall'esito di un rinvio pregiudiziale già effettuato alla Corte di giustizia dell'Unione europea in un altro giudizio, anche se la controversia pendente riguarda una diversa disciplina normativa.
- La sospensione impropria costituisce un'alternativa alla rimessione diretta alla Corte di giustizia della medesima questione e può essere utilizzata per realizzare economia processuale e ragionevole durata del processo, evitando la duplicazione di rinvii pregiudiziali.
- Nel processo amministrativo, l'art. 295 c.p.c. è applicabile tramite l'art. 79, comma 1, c.p.a. per sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia su una questione pregiudiziale rilevante in un altro processo.
- Dopo la decisione della Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale, il giudizio amministrativo sospeso deve essere proseguito ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. mediante domanda di fissazione di udienza proposta dalla parte più diligente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
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