Cassazione Penale, Ordinanza n. 29910/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata confermava la condanna per evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, l'errata applicazione dell'art. 43 c.p. e dell'art. 131-bis c.p., sostenendo: che il delitto di evasione richiederebbe un dolo specifico; che sarebbe illogico il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, anche in considerazione della non significatività delle precedenti condanne; che la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere alla dedotta abrogazione dell'art. 385 c.p.; che vi sarebbe vizio di motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo insanabilmente generico, osservando che la motivazione di merito aveva già affrontato compiutamente tutti i profili dedotti e li aveva disattesi con argomentazioni non illogiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza di appello sul punto del dolo, qualificato come generico, sulle ragioni dell'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sull'inesistenza di qualsiasi abrogazione dell'art. 385 c.p., e sulla mancata sostituzione della pena, affermando che la prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni delle pene sostitutive era sorretta dall'allarmante curriculum criminale, dalle concrete modalità della vicenda e dalla violazione di una misura cautelare già concessa con benevolenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea qualificazione dell'elemento soggettivo; la Corte ribadisce che nel delitto di evasione il dolo è generico
la particolare tenuità del fatto è esclusa quando il fatto non è modesto e la personalità dell'imputato emerge come incline a condotte antigiuridiche
la Corte afferma che la norma non è stata abrogata
richiamato in tema di pene sostitutive e prognosi negativa sull'adempimento delle prescrizioni
implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel delitto di evasione l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, non essendo necessario un dolo specifico relativo alle ragioni dell'allontanamento.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto può essere negato quando la condotta concreta non sia modesta e quando il complessivo quadro personale dell'imputato deponga per una marcata inclinazione alla commissione di illeciti.
- La deduzione di un'abrogazione normativa deve confrontarsi con la permanenza testuale della fattispecie incriminatrice; in mancanza di effettiva abrogazione, la doglianza è infondata.
- La sostituzione della pena è rimessa a valutazione discrezionale del giudice, che può formulare prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni valorizzando natura e numero dei precedenti, epoca degli illeciti, modalità concrete del fatto e violazione di misure già concesse.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censure generiche o meramente assertive rispetto a una motivazione di merito già specifica, coerente e completa.
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