Cassazione Penale, Sentenza n. 41778/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP che aveva assolto i due imputati dal reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.) con la motivazione che la presenza della Cintura nell'alloggio era giustificata dal suo ruolo di badante (mera ospitalità). Il Procuratore della Repubblica lamentava violazione degli artt. 129 e 459 c.p.p.: a suo avviso, in assenza di prova positiva e manifesta dell'innocenza, il giudice non poteva assolvere ma doveva restituire gli atti al Pubblico Ministero per ulteriori indagini, in particolare per accertare se fosse sussistente una relazione qualificata tra gli imputati e l'immobile oggetto di occupazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il GIP ha erroneamente applicato il principio secondo cui non sussiste invasione quando il soggetto era entrato legittimamente: tale principio richiede l'esistenza di una relazione qualificata (possesso o detenzione originata da un titolo giuridico). Nel caso di specie, la Cintura era entrata come badante a titolo di ospitalità, titolo che si è estinto con la morte dell'assegnatario; pertanto non sussisteva alcun titolo legittimante la prosecuzione dell'occupazione né il trasferimento unitamente al Lombardino. La Corte ha concluso che la permanenza, dopo la cessazione della ospitalità, può integrare il reato di invasione. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, per il prosieguo.
Norme richiamate
Il reato di invasione di terreni o edifici è configurabile quando la permanenza nell'immobile è priva di un titolo legittimante: l'ingresso inizialmente legittimo (es. per ospitalità o per svolgimento di prestazione lavorativa) non esclude il reato se, cessata la ragione che giustificava la presenza, il soggetto prosegue nell'occupazione comportandosi uti dominus o come possessore
La sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p. richiede l'esistenza di una prova positiva e manifesta dell'innocenza o della non sussistenza del fatto; in assenza di tale prova il giudice non può semplicemente assolvere
Prevede la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per ulteriori indagini quando manchino elementi probatori sufficienti per decidere: è lo strumento procedurale idoneo quando il giudice ritiene necessario un approfondimento istruttorio prima di pronunciare una decisione
Giurisprudenza della Cassazione (es.: Sez. 2, n. 51754/2013 Papasidero; Sez. 2, n. 40571/2013 Pispicia; Sez. 2, n. 49527/2019 Bevilacqua; Sez. 2, n. 20675/2025 Criscenti; Sez. 2, n. 14345/2019 Graziano)
Orientamenti consolidati secondo cui la mera ospitalità non costituisce titolo idoneo a fondare una relazione di possesso o detenzione; l'entrata legittima esclude l'invasione solamente se permane un rapporto giuridicamente rilevante che giustifichi la detenzione o il possesso
Massime di principio
- L'ingresso in un immobile a titolo di ospitalità o per prestazione lavorativa (es. badante) non crea di per sé un titolo di possesso o detenzione capace di escludere il reato di invasione se la ragione dell'ingresso viene meno (es. morte dell'assegnatario).
- Per configurare il reato ex art. 633 c.p. è essenziale accertare l'assenza di un titolo giuridico che legittimi la permanenza: la semplice continuità della presenza non si trasforma automaticamente in possesso legittimo.
- Proceduralmente, il giudice non può pronunciare un'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. senza una prova positiva e manifesta dell'innocenza; quando mancano elementi decisivi per la decisione, il corretto rimedio è valutare la restituzione degli atti al PM ai sensi dell'art. 459 c.p.p. o disporre ulteriori approfondimenti, salvo che gli elementi acquisiti dimostrino in modo chiaro l'illegittimità dell'atteggiamento difensivo.
- In casi simili è necessario valutare puntualmente la natura del titolo (ospitalità, autorizzazione dell'ente proprietario, contratto di locazione o assegnazione) e il momento in cui tale titolo cessa: la persistenza dopo la cessazione legittima è fattore decisivo per la configurabilità del reato.
- Per la difesa è fondamentale documentare l'esistenza e la persistenza di un titolo legittimante la detenzione o il possesso (autorizzazioni, provvedimenti amministrativi, atti di assegnazione) per sottrarre la condotta alla fattispecie penale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41820/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41643/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41644/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41645/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41646/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41647/2025 del 30/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →