Sentenza n. 227/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato gli atti di riammissione di un candidato e la graduatoria del concorso per cinque posti di autista, nella parte in cui lo collocava al quinto posto
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consiglio Superiore della Magistratura ha appellato la sentenza del TAR Lazio, che aveva accolto il ricorso di un candidato collocato inizialmente al nono posto e poi al decimo posto della graduatoria, dopo la riammissione di un controinteressato collocato al quinto posto. Il concorso prevedeva, per il profilo di autista, una prova orale di lingua inglese o francese nella lingua indicata dal candidato nella domanda di partecipazione. Il controinteressato aveva indicato l'inglese, ma durante la prova aveva chiesto di sostenerla in francese; la commissione lo aveva inizialmente dichiarato non idoneo, mentre il Comitato di presidenza del CSM aveva restituito gli atti alla commissione, che lo aveva poi reinserito in graduatoria. Il TAR aveva ritenuto violata la lex specialis e la par condicio. L'appello ha dedotto, in primo luogo, la carenza di interesse del ricorrente di primo grado, poiché l'eventuale esclusione del controinteressato lo avrebbe portato soltanto dal decimo al nono posto, comunque non utile, essendo i posti disponibili cinque. In secondo luogo, il CSM ha contestato l'erroneità della sentenza quanto alla ritenuta violazione della procedura concorsuale e della par condicio, sostenendo che la scelta tra inglese e francese fosse sostanzialmente indifferente per l'amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello in via preliminare e assorbente per carenza di interesse ad agire del ricorrente di primo grado. L'eventuale annullamento degli atti contestati avrebbe consentito al candidato di risalire soltanto dal decimo al nono posto, senza collocarlo tra i primi cinque posti utili per la vincita del concorso e l'assunzione immediata. Il Collegio ha ritenuto insufficiente la prospettiva di una mera maggiore probabilità di futura assunzione mediante eventuale scorrimento della graduatoria, non essendo stato dimostrato un vantaggio concreto, attuale e immediatamente conseguibile. Il candidato non aveva allegato rinunce degli idonei collocati in posizione utile né altri elementi dai quali desumere una concreta possibilità di rientrare tra gli assunti. È stata quindi ritenuta non superata la prova di resistenza, che impone al candidato di dimostrare che, ove le operazioni concorsuali fossero corrette, avrebbe conseguito una posizione utile. La sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse
L'interesse ad agire deve consistere nella necessità di ottenere, mediante l'intervento giudiziale, un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, concreto e attuale, non fondato su conseguenze future e meramente eventuali.
La sentenza di primo grado era stata pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare.
La parte appellata ha riproposto in appello i motivi di primo grado assorbiti dalla sentenza impugnata.
art. 11, ultimo comma, del bando di concorso
rimarrà efficace per la durata di un triennio, in modo da essere utilizzata per la copertura delle ulteriori disponibilità che vi saranno in questo periodo prefissato
La validità triennale della graduatoria e la possibilità di futuri scorrimenti non rendono di per sé concreto e attuale l'interesse del candidato collocato in posizione non utile.
art. 8, comma 9, del bando di concorso
Durante la prova orale si procederà all'accertamento della conoscenza di base della lingua (inglese o francese) indicata dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso
La disposizione costituiva la regola della lex specialis sulla lingua straniera da utilizzare nella prova, ma la relativa questione non è stata esaminata nel merito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a procedure concorsuali, il candidato deve dimostrare, mediante la prova di resistenza, che l'accoglimento delle censure gli consentirebbe di conseguire una posizione utile della graduatoria e il bene della vita perseguito; non è sufficiente il semplice miglioramento della collocazione in graduatoria.
- L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale e deve riguardare un'utilità giuridicamente apprezzabile immediatamente conseguibile mediante la pronuncia giudiziale; non basta una mera maggiore probabilità di un'assunzione futura ed eventuale.
- La possibilità astratta di utilizzare una graduatoria mediante successivi scorrimenti non radica, di per sé, l'interesse concreto e attuale del candidato collocato oltre le posizioni utili, salvo che siano allegati elementi specifici da cui risulti una concreta possibilità di conseguire il posto, come rinunce o disponibilità effettive.
- Il candidato non può agire quale defensor legitimitatis per ottenere la mera ricostruzione corretta della graduatoria, quando tale ricostruzione non gli procuri un risultato concreto e giuridicamente apprezzabile.
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