Cassazione Civile, Ordinanza n. 04133/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario espulsione)
La controversia
Il caso origina da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto nei confronti di un cittadino straniero. Dopo che il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta contro quel decreto, l’interessato ha proposto ricorso per revocazione deducendo un errore di fatto: il giudice avrebbe confuso l’oggetto dell’opposizione, ritenendo che essa riguardasse un precedente decreto di espulsione emesso in data diversa e già oggetto di altro giudizio ancora pendente. Avverso l’ordinanza che ha dichiarato inammissibile la revocazione, l’interessato ha poi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 18 del d.lgs. 150/2011 e dell’art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che il giudice di pace aveva erroneamente confuso revocazione e ricorso per cassazione e non aveva verificato la sussistenza dell’errore di fatto emergente dagli atti. Il ricorrente ha anche invocato il principio di effettività della tutela giurisdizionale, lamentando un diniego di giustizia per mancata pronuncia sull’effettivo oggetto dell’impugnazione.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile la costituzione della Prefettura effettuata solo per partecipare alla discussione orale, poiché nel procedimento camerale davanti alla Cassazione la partecipazione della parte intimata alla fase decisoria richiede la costituzione mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato. Nel merito, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: dalla lettura degli atti emergeva che l’impugnazione originaria non riguardava il decreto di espulsione in sé, ma l’ordinanza resa all’esito dell’opposizione contro quel decreto, e che il giudice di pace aveva invece travisato l’oggetto del giudizio identificandolo in un diverso decreto precedente. Tale svista integrava un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., non un vizio denunciabile con ricorso per cassazione. Poiché l’errore era percettivo, obiettivamente rilevabile dagli atti, decisivo e non vertente su un punto controverso già deciso, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
richiamato come norma processuale invocata dal ricorrente; la Corte esclude che il rimedio esperito fosse riconducibile a tale disciplina nel caso concreto
l’errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva emergente dagli atti, decisiva e non caduta su un punto controverso già deciso
la revocazione per errore di fatto deve essere proposta dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato
l’errore di fatto revocatorio si distingue dall’errore di diritto e dall’errore di valutazione, che sono eventualmente deducibili nei limiti propri del ricorso per cassazione
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamati per chiarire che l’errore di diritto attiene alla ricognizione o applicazione della norma, non alla mera svista percettiva
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per distinguere l’errore di valutazione della fattispecie concreta dal diverso errore di fatto revocatorio
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre quando il giudice, per svista materiale o percettiva, supponga l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di un punto controverso già deciso.
- Per configurare l’errore revocatorio è necessario che il contrasto tra realtà processuale e rappresentazione contenuta nel provvedimento emerga in modo immediato e obiettivo, senza bisogno di complesse operazioni interpretative.
- L’errore di fatto revocatorio si distingue dall’errore di diritto e dall’errore di valutazione della prova: il primo riguarda la corretta individuazione o applicazione della norma, il secondo la ricostruzione della fattispecie concreta sulla base delle risultanze di causa.
- Quando l’impugnazione mira a correggere una svista percettiva del giudice sul contenuto degli atti o sull’oggetto del giudizio, il rimedio corretto è la revocazione davanti al giudice che ha pronunciato la decisione, non il ricorso per cassazione.
- Nel procedimento camerale in Cassazione, la parte intimata non può limitarsi a depositare un atto per la sola partecipazione alla discussione orale, ma deve costituirsi ritualmente mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato.
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