Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 332/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla Sentenza n. 1417/2024 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08/11/2024.

Giustizia amministrativa202500331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, n. 1417/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 1417/2024 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata il 25 novembre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per le annualità indicate nel titolo, condannando il Ministero a mettere a disposizione l'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico documentato, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il credito avrebbe dovuto essere accreditato fino alla concreta attribuzione. L'amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando l'inottemperanza dell'amministrazione scolastica a un giudicato passato in giudicato, ritualmente notificato e non eseguito, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. Ha ordinato al Ministero e alle amministrazioni intimate di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza lavoristica mediante la messa a disposizione della somma dovuta entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento; il commissario dovrà intervenire, su istanza della parte, entro i successivi 60 giorni, compiendo gli atti necessari a spese dell'amministrazione inadempiente e riferendo al TAR. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha rilevato il decorso prima di accertare l'inottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dal giudicato come criterio per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Quando un giudicato ritualmente notificato non viene eseguito dall'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento delle somme dovute, il giudizio di ottemperanza deve essere accolto mediante l'ordine di piena e integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte qualora l'amministrazione persista nell'inadempimento.
  • L'attività del commissario ad acta, nominato per l'esecuzione del giudicato, si svolge a carico e spese dell'amministrazione inadempiente e deve essere documentata mediante una relazione al giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.