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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16865/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili ipotesi di esonero ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra fatti già definitivamente giudicati in due sentenze esecutive. Deduceva violazione di legge in relazione all'art. 81 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza impugnata avesse trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso sottostante alle condotte contestate. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano inammissibili perché fondate su mere doglianze di fatto e, comunque, riproponevano questioni già esaminate e disattese dalla Corte d'appello con argomentazioni giuridicamente corrette. In particolare, la Corte territoriale aveva escluso la continuazione tra furto aggravato e invasione di edifici, osservando che si tratta di reati diversi; che il comune bisogno economico non può di per sé dimostrare il medesimo disegno criminoso; e che il dato temporale, con una condotta anteriore di un anno rispetto ai furti, escludeva la programmazione unitaria, facendo piuttosto emergere pulsioni contingenti e uno stile di vita delinquenziale.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    È richiamato in relazione al requisito del medesimo disegno criminoso necessario per la continuazione; la Corte esclude che, nei fatti di causa, tale requisito sia dimostrato da elementi generici come il bisogno economico o dall'appartenenza dei reati alla medesima categoria generale.

  • artt. 633 e 639-bis c.p.

    Sono indicati come norme incriminatrici della condotta di invasione di edifici richiamata nel giudizio sulla continuazione; il dato temporale della loro commissione rispetto ai furti è valorizzato per escludere la programmazione unitaria.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione, non è sufficiente che i reati appartengano alla stessa macro-categoria o siano espressione di una comune esigenza economica: occorre la prova di una previa programmazione unitaria delle condotte.
  • La mera prospettazione di indici fattuali, se tende a una diversa lettura del materiale di causa senza denunciare reali errori di diritto o vizi motivazionali decisivi, integra censure in fatto e può essere dichiarata inammissibile in cassazione.
  • Un rilevante scarto temporale tra i diversi reati può essere valorizzato per escludere l'unicità del disegno criminoso, specie quando le condotte appaiano come manifestazioni contingenti e non come attuazione di un programma originario.
  • La riproposizione in cassazione di questioni già esaminate e confutate dal giudice di merito, in assenza di specifiche critiche giuridiche, non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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