Cassazione Penale, Ordinanza n. 09375/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP del Tribunale di Caltanissetta che aveva applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. per reati in materia di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico. I ricorsi deducevano, in modo generico, l'assenza di motivazione sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio; uno dei ricorrenti lamentava anche il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; un ulteriore motivo prospettava, sempre in modo confuso, un difetto di correlazione tra imputazione e sentenza e una poco chiara qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto che tali censure non rientrassero tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che non ricorresse un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, rilevando che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze sulla mancanza di motivazione e sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono state considerate estranee ai casi tassativi previsti. Anche la censura sulla qualificazione giuridica è stata ritenuta generica e, comunque, non riferibile a un errore manifesto, unico spazio di controllo residuo quando l'accordo riguarda il fatto già descritto in imputazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti, quale base della sentenza impugnata.
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi tassativamente indicati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
il mancato proscioglimento ex art. 129 non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento al di fuori dei motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi senza formalità.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice relativa ai reati in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
- La doglianza sulla mancanza di motivazione in punto di responsabilità o di trattamento sanzionatorio non è, di regola, proponibile avverso il patteggiamento, perché estranea al catalogo tassativo dei motivi di ricorso.
- Il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce motivo autonomo di ricorso contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità; non basta una contestazione generica o confusa.
- Quando l'accordo delle parti riguarda il fatto descritto originariamente in imputazione, il controllo della Corte sulla qualificazione giuridica resta ristretto ai soli casi di macroscopica eccentricità rispetto al capo di imputazione.
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