Cassazione Penale, Sentenza n. 12470/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revocazione della confisca di prevenzione di beni immobili e mobili, sostenendo che nuove prove e dichiarazioni (in particolare della commercialista Emanuela Massari e una consulenza contabile del dott. Turato) dimostrerebbero la legittima provenienza del patrimonio e l'assenza di pericolosità sociale. I ricorrenti hanno inoltre scritto che la difesa precedente aveva indotto il proposto e i familiari a non partecipare alle udienze, impedendo di produrre giustificazioni e documenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le dichiarazioni raccolte nell'ambito delle indagini difensive ex art. 391 bis c.p.p. e la consulenza contabile non costituiscono "prove nuove" ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 e della giurisprudenza consolidata: si trattava di elementi che potevano e dovevano essere dedotti nel procedimento di prevenzione e quindi non idonei a giustificare la revocazione della confisca. I ricorrenti non hanno dimostrato l'impossibilità di una tempestiva deduzione (forza maggiore). Perciò il provvedimento di confisca resta definitivo. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a pagare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 28)
Stabilisce i casi e le forme per la revocazione della confisca di prevenzione; richiede che le prove decisive siano sopravvenute alla conclusione del procedimento, richiedendo quindi un requisito di novità più stringente rispetto all'art. 630 c.p.p.
codice di procedura penale (art. 630)
Prevvede la revocazione per "prove nuove" dopo la condanna, ma la giurisprudenza distingue il campo di applicazione tra revoca (art. 630) e revocazione/confisca di prevenzione (art. 28 d.lgs. 159/2011), con differenti limiti temporali e di ammissibilità delle prove.
codice di procedura penale (art. 391 bis)
Regola le indagini difensive; le dichiarazioni acquisite nell'ambito di tali indagini possono essere utilizzate, ma se erano disponibili durante il procedimento originario non sono considerate "prove nuove" per la revocazione della confisca.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 7 - revocazione)
Norma storica sulla revocazione; la giurisprudenza richiama il principio che la revocazione non può servire a riaprire il processo per prove che potevano essere tempestivamente prodotte.
codice di procedura penale (art. 616)
Consente alla Corte di cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e all'eventuale sanzione pecuniaria (applicata nel caso in esame).
Massime di principio
- Per ottenere la revocazione di una confisca di prevenzione è necessario produrre prove veramente nuove: fatti o mezzi di prova che non erano noti e che non potevano essere tempestivamente dedotti nel procedimento originario.
- Dichiarazioni raccolte nell'ambito delle indagini difensive (art. 391 bis c.p.p.) o consulenze su dati già conosciuti non sono, di per sé, "prove nuove" se potevano essere prodotte nel procedimento di prevenzione.
- Una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già acquisiti non basta a costituire prova nuova; si richiede materiale probatorio oggettivamente sopravvenuto o prima ignoto.
- Occorre dimostrare l'impossibilità oggettiva (forza maggiore) di allegare le prove nel procedimento originario per sottrarsi al requisito della novità; l'errore o la condotta difensiva non sempre giustificano l'esclusione di tale requisito.
- La mancata partecipazione del proposto alle udienze, anche se dovuta a indicazioni dell'avvocato, non trasforma automaticamente elementi deducibili in "nuove prove"; bisogna provare concretamente che le prove erano inaccessibili al tempo opportuno.
- Il rigetto per inammissibilità può comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni pecuniarie a carico dei ricorrenti.
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