Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12470/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revocazione della confisca di prevenzione di beni immobili e mobili, sostenendo che nuove prove e dichiarazioni (in particolare della commercialista Emanuela Massari e una consulenza contabile del dott. Turato) dimostrerebbero la legittima provenienza del patrimonio e l'assenza di pericolosità sociale. I ricorrenti hanno inoltre scritto che la difesa precedente aveva indotto il proposto e i familiari a non partecipare alle udienze, impedendo di produrre giustificazioni e documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le dichiarazioni raccolte nell'ambito delle indagini difensive ex art. 391 bis c.p.p. e la consulenza contabile non costituiscono "prove nuove" ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 e della giurisprudenza consolidata: si trattava di elementi che potevano e dovevano essere dedotti nel procedimento di prevenzione e quindi non idonei a giustificare la revocazione della confisca. I ricorrenti non hanno dimostrato l'impossibilità di una tempestiva deduzione (forza maggiore). Perciò il provvedimento di confisca resta definitivo. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a pagare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 28)

    Stabilisce i casi e le forme per la revocazione della confisca di prevenzione; richiede che le prove decisive siano sopravvenute alla conclusione del procedimento, richiedendo quindi un requisito di novità più stringente rispetto all'art. 630 c.p.p.

  • codice di procedura penale (art. 630)

    Prevvede la revocazione per "prove nuove" dopo la condanna, ma la giurisprudenza distingue il campo di applicazione tra revoca (art. 630) e revocazione/confisca di prevenzione (art. 28 d.lgs. 159/2011), con differenti limiti temporali e di ammissibilità delle prove.

  • codice di procedura penale (art. 391 bis)

    Regola le indagini difensive; le dichiarazioni acquisite nell'ambito di tali indagini possono essere utilizzate, ma se erano disponibili durante il procedimento originario non sono considerate "prove nuove" per la revocazione della confisca.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 7 - revocazione)

    Norma storica sulla revocazione; la giurisprudenza richiama il principio che la revocazione non può servire a riaprire il processo per prove che potevano essere tempestivamente prodotte.

  • codice di procedura penale (art. 616)

    Consente alla Corte di cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e all'eventuale sanzione pecuniaria (applicata nel caso in esame).

Massime di principio

  • Per ottenere la revocazione di una confisca di prevenzione è necessario produrre prove veramente nuove: fatti o mezzi di prova che non erano noti e che non potevano essere tempestivamente dedotti nel procedimento originario.
  • Dichiarazioni raccolte nell'ambito delle indagini difensive (art. 391 bis c.p.p.) o consulenze su dati già conosciuti non sono, di per sé, "prove nuove" se potevano essere prodotte nel procedimento di prevenzione.
  • Una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già acquisiti non basta a costituire prova nuova; si richiede materiale probatorio oggettivamente sopravvenuto o prima ignoto.
  • Occorre dimostrare l'impossibilità oggettiva (forza maggiore) di allegare le prove nel procedimento originario per sottrarsi al requisito della novità; l'errore o la condotta difensiva non sempre giustificano l'esclusione di tale requisito.
  • La mancata partecipazione del proposto alle udienze, anche se dovuta a indicazioni dell'avvocato, non trasforma automaticamente elementi deducibili in "nuove prove"; bisogna provare concretamente che le prove erano inaccessibili al tempo opportuno.
  • Il rigetto per inammissibilità può comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni pecuniarie a carico dei ricorrenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.