Cassazione Civile, Ordinanza n. 06610/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per oltre 45 mila euro e accessori, poi opposto senza successo in primo grado. Dopo la sentenza di rigetto dell’opposizione monitoria, la parte soccombente proponeva appello e chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività, avvisando anche la controparte che avrebbe pagato solo in caso di rigetto dell’istanza d’inibitoria. Nonostante ciò, gli veniva notificato un precetto per l’importo del decreto e delle spese liquidate nella sentenza di primo grado. L’interessato proponeva allora opposizione al precetto sostenendo che mancasse un valido titolo esecutivo per l’importo intimato: secondo la sua tesi, il titolo utile era il decreto ingiuntivo, non la sentenza di rigetto dell’opposizione, e comunque il decreto non risultava notificato con formula esecutiva né con le indicazioni richieste dall’art. 654 c.p.c. La Corte d’appello aveva respinto il gravame ritenendo che il precetto richiamasse sia il decreto sia la sentenza di rigetto e che non vi fosse necessità di frazionare il recupero del credito complessivo. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione venivano dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 282, 479, 653 e 654 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse errato nel considerare legittima l’intimazione di pagamento per somme fondate sulla sentenza di rigetto, quando tale sentenza non costituiva titolo esecutivo per l’intero importo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello aveva interpretato il precetto nel senso che esso fosse fondato sia sul decreto ingiuntivo sia sulla sentenza di rigetto dell’opposizione, entrambi richiamati nell’intimazione. Di conseguenza, la doglianza sull’assenza di titolo esecutivo per le somme intimante non colpiva efficacemente la motivazione della decisione di merito. Inoltre, le deduzioni relative alla mancata osservanza dell’art. 654 c.p.c. sono state reputate nuove e comunque attinenti a un profilo azionabile solo con opposizione agli atti esecutivi, non con opposizione all’esecuzione per difetto di titolo. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, ma la Corte non ne trae una diversa conclusione decisiva
invocato per contestare la legittimità dell’azione esecutiva in assenza di valido titolo notificato
richiamato in relazione agli effetti della sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo
la sua dedotta violazione è stata considerata questione nuova e comunque propria dell’opposizione agli atti esecutivi, non dell’opposizione all’esecuzione
la Corte evidenzia che il ricorso non si confronta con l’accertamento del contenuto del precetto compiuto dal giudice di merito
richiamato per sottolineare la mancanza di specificità nella deduzione dei fatti e degli atti processuali rilevanti
norma processuale richiamata per il rinvio disposto in sede camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
usato per dare atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura degli atti di causa.
- Quando il giudice di merito interpreta il precetto come fondato su più atti richiamati nell’intimazione, la censura deve aggredire tale complessiva ermeneutica e non solo una parte dell’atto letta isolatamente.
- Le questioni attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto, ove riconducibili all’art. 654 c.p.c., non sono deducibili con opposizione all’esecuzione per difetto di titolo se integrano invece vizi propri degli atti esecutivi.
- Le doglianze nuove in cassazione, non risultanti trattate nella sentenza impugnata e non specificamente dedotte nei precedenti gradi, sono inammissibili.
- L’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi hanno ambiti distinti: non è consentito far valere con la prima vizi che attengono alla regolarità formale dell’azione esecutiva o del precetto.
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