Cassazione Penale, Ordinanza n. 29448/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello. Dalla motivazione della decisione di legittimità emerge che i motivi investivano: la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; l'affermazione di responsabilità; la dedotta carenza di motivazione; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; nonché, con un ulteriore motivo, il diniego delle attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., della sospensione condizionale della pena e della non menzione. La Corte rileva che i motivi sono in larga parte generici, riproduttivi di censure già esaminate e privi di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; inoltre mirano a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. La memoria difensiva depositata successivamente non apporta elementi decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i primi, secondo e quarto motivi difettassero di specificità e si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del fatto; che il terzo motivo fosse generico e indeterminato ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; e che il quinto motivo fosse manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva già fornito motivazione sufficiente e non illogica sul diniego delle attenuanti generiche, dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., della sospensione condizionale e della non menzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e comunque non idonea a superare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e intelligibile alla decisione impugnata; la generica denuncia di carenza di motivazione è inammissibile se non indica gli elementi posti a base della censura.
La censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante è stata ritenuta manifestamente infondata, essendo la decisione di merito sorretta da motivazione adeguata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La doglianza sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello si inserisce nel tema dei poteri del giudice di appello e del sindacato di legittimità, che non consente una nuova valutazione del merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La denuncia di vizio di motivazione non può risolversi in una richiesta di diversa lettura delle risultanze probatorie: la Corte di cassazione non è giudice del fatto e non può procedere a una nuova valutazione del merito.
- Per rispettare il requisito di specificità del ricorso, la censura deve indicare in modo chiaro e argomentato gli specifici passaggi della decisione che si assumono erronei, non essendo sufficiente una doglianza astratta o generica.
- Il diniego di attenuanti, sospensione condizionale e non menzione è insindacabile in cassazione quando la sentenza di merito lo sorregga con motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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