Cassazione Penale, Sentenza n. 32887/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per violazione di legge (art. 65, n. 3 c.p. e art. 444, comma 1 c.p.p.), sostenendo che la pena applicata fosse illegale per due profili: omissione dell'applicazione della diminuzione prevista per il rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e, inoltre, per avere operato una riduzione delle attenuanti da 1 anno e 4 mesi (16 mesi) a 10 mesi in misura superiore ad un terzo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che il Tribunale ha errato sia nell'aver praticato una riduzione in misura superiore ad un terzo (violazione dell'art. 65, n. 3 c.p.) sia nel non aver applicato la diminuzione premiale per il rito (art. 444, comma 1 c.p.p.). La Corte ha altresì escluso la possibilità di provvedere direttamente alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 620, lett. l, c.p.p., in quanto entrambe le diminuzioni sono previste "fino ad un terzo" e non in misura fissa. Perciò la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Padova per il prosieguo.
Norme richiamate
Prevede la diminuzione della pena in caso di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la Corte ha ritenuto che tale diminuzione è prevista sino ad un terzo e doveva essere applicata dal Tribunale, non potendo essere omessa.
Limita la misura delle diminuzioni (in particolare delle circostanze attenuanti); la Corte ha rilevato che il Tribunale ha violato il limite della riduzione, avendo ridotto la pena in misura maggiore di quanto consentito.
Riguarda la circostanza attenuante specifica applicata dal Tribunale che ha ridotto la pena base da due anni a 1 anno e 4 mesi; la Corte ne prende atto come fattore nella determinazione della pena.
Norma applicata dal Tribunale per ulteriore riduzione della pena; la Corte segnala che la riduzione prevista da questa norma è non fissa ma fino ad un terzo, e quindi soggetta a valutazione tale da non consentire alla Cassazione di fissare direttamente la pena.
Attribuisce alla Corte di Cassazione, in casi specifici, il potere di pronunciare sentenze di merito sostitutive; la Corte ha dichiarato che tale potere non può essere esercitato quando la determinazione della pena richiede valutazioni discrezionali su diminuzioni "fino ad un terzo".
Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016
Riferimento procedurale che autorizza motivazione semplificata; la Corte l'ha richiamato per giustificare la forma sintetica della motivazione.
Massime di principio
- La diminuzione per il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) deve essere applicata dal giudice di merito quando ricorre, ed è generalmente prevista "fino ad un terzo", quindi non sempre automatica né di misura fissa.
- Le attenuanti e le riduzioni previste dagli artt. 62 e 62-bis c.p. sono valutazioni discrezionali entro il limite del terzo; il giudice deve calcolare e motivare con precisione le operazioni aritmetiche per non eccedere i limiti di legge.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per fissare la pena quando la determinazione richiede esercizio di discrezionalità su diminuzioni "fino ad un terzo" (art. 620, lett. l, c.p.p.); in tali casi è necessario annullare la sentenza e rimandare al giudice competente.
- In presenza di più benefici (es. diminuzione per rito e attenuanti), va chiarito l'ordine e la modalità di applicazione delle diminuzioni e verificato che ogni singola e la globale riduzione non superino i limiti stabiliti dalla legge.
- Per evitare annullamenti, il giudice di merito deve documentare i calcoli temporali (mesi/giorni), indicare l'ordine di applicazione delle diminuzioni e motivare perché la misura adottata rientra nei limiti normativi.
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