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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47654/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso contro l'ordinanza che aveva negato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Due motivi principali: (1) pretesa violazione per il cosiddetto "giudicato cautelare" riguardante la rilevanza della sentenza di condanna che aveva riconosciuto la mera partecipazione all'associazione (ex art. 74 DPR 309/1990) invece della direzione del sodalizio, con la censura che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto preclusa la questione nonostante fossero emersi elementi di novità (tempo trascorso, disarticolazione dell'associazione, disponibilità a domiciliaria in luogo diverso); (2) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari e nella dichiarazione di esclusiva idoneità della custodia in carcere, avendo il ricorrente segnalato la distanza temporale rispetto ai fatti, la possibilità di domiciliarsi in Emilia Romagna e la disponibilità al controllo elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la correttezza del Tribunale nel ritenere precluso il rilievo del diverso ruolo imputato (mera partecipazione vs direzione), perché quella questione era già stata valutata in sede precedente e non sono emersi reali elementi di novità, salvo la conferma della condanna in appello. Ha inoltre ritenuto che gli elementi addotti (decorso del tempo, disponibilità a trasferirsi, domiciliaria in altra regione, controllo elettronico) non fossero idonei a eliminare il rischio di reiterazione, alla luce del curriculum criminale e del radicamento in ambienti criminali del ricorrente. Ha richiamato la doppia presunzione dell'art. 275 cod. proc. pen. e ha ritenuto insussistenti motivi per ritenere attenuate le esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    La sentenza di merito aveva ricondotto la condotta del ricorrente alla mera partecipazione all'associazione di cui all'art. 74; la Corte ha ritenuto che tale valutazione fattuale fosse già stata esaminata in precedenza e non rappresentasse nuovo elemento idoneo a modificare il giudizio sulle esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Richiamata la cosiddetta doppia presunzione circa la necessità della custodia cautelare quando ricorrono gravi indizi e pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che dette presunzioni non fossero state attenuate dagli elementi nuovi proposti dal ricorrente.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Norma tecnica per gli adempimenti della Cancelleria connessi alla declaratoria e alle formalità consequenziali; la sentenza dispone l'inoltro per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La preclusione processuale (giudicato cautelare) opera sulle questioni già dedotte e decise in precedenti provvedimenti cautelari: non basta riproporre lo stesso argomento se non sono emersi elementi realmente nuovi e rilevanti.
  • Il mero decorso del tempo non è automaticamente idoneo a escludere il pericolo di reiterazione quando permangono elementi di gravità del curriculum criminale e di radicamento in contesti criminali.
  • La disponibilità a domiciliarsi in territorio diverso e l'offerta di controllo elettronico possono essere considerati ma non sono necessariamente sufficienti a sostituire la custodia in carcere se il giudice ritiene che il rischio di reiterazione permanga.
  • La valutazione sulla idoneità della misura cautelare è apprezzamento di merito e, se adeguatamente motivata, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità salvo vizi logici o contraddittori evidenti.
  • La richiamata doppia presunzione dell'art. 275 cod. proc. pen. impone al ricorrente l'onere di fornire elementi concreti e rilevanti per debilitare le esigenze cautelari; argomentazioni generiche o non supportate da fatti nuovi difficilmente prevalgono.

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