Cassazione Civile, Ordinanza n. 17763/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una correntista contro la banca per ottenere l'accertamento della nullità della determinazione e applicazione di interessi debitori ultralegali, interessi anatocistici capitalizzati trimestralmente, commissioni di massimo scoperto e ulteriori costi, competenze e remunerazioni addebitati nel rapporto bancario. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma dalla ordinanza emerge che il ricorso non è stato esaminato nel merito perché la parte ricorrente non ha fornito prova del deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita di notificazione, onere richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, secondo comma, c.p.c.; inoltre la notificazione del ricorso risultava tardiva rispetto al termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, così da impedire alla Corte la verifica della tempestività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, senza affrontare i motivi di merito relativi alla validità delle clausole e degli addebiti bancari. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del testo unico sulle spese di giustizia.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, c.p.c.
richiesto a pena di improcedibilità
La mancata prova del deposito della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione comporta improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
non essendo consentito a questa Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione
L'inosservanza degli oneri documentali impedisce il controllo della tempestività del ricorso e conduce alla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la prova del deposito della sentenza impugnata munita della relata di notificazione è un onere processuale essenziale: se manca, il ricorso è improcedibile.
- La Corte di cassazione non può supplire alla mancanza della documentazione necessaria a verificare la tempestività dell'impugnazione; se tale verifica non è possibile, l'impugnazione va dichiarata improcedibile.
- La tardiva notificazione del ricorso rispetto al termine breve, unitamente alla mancanza della prova documentale prescritta, impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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