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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34839/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità penitenziaria)

La controversia

Il ricorso è proposto contro l'ordinanza del 15 aprile 2026 del Tribunale di Messina, che aveva respinto il reclamo del detenuto avverso il provvedimento di trattenimento di una missiva inviatagli dal figlio. La difesa ha contestato la decisione, ma la Corte ha ritenuto che le censure investissero profili di merito e si risolvessero in un dissenso dalla motivazione del Tribunale. Quest'ultima aveva evidenziato l'uso anomalo di termini ad alta valenza simbolica, «Santino» e «Bruciati», con riferimenti a soggetti estranei al nucleo familiare e alle reazioni da essi suscitate nel detenuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, giudicando le censure di merito e meramente dissenzienti rispetto a una motivazione logica e priva di fratture. Ha richiamato il principio secondo cui, per la corrispondenza di un detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis, il mancato inoltro può essere giustificato da elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva coincida con quello apparente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo.

    Il trattenimento o il mancato inoltro della corrispondenza del detenuto sottoposto al regime speciale può fondarsi su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare della corrispondenza tra il contenuto effettivo della missiva e quello apparente dalla sua lettura.

  • art. 616 c.p.p.

    Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Nel controllo della corrispondenza di un detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis, la decisione di non inoltro può essere motivata con elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello apparente dalla semplice lettura.
  • È inammissibile la censura in cassazione che, anziché individuare un vizio della motivazione, si limiti a contrapporre una valutazione di merito alla ricostruzione logicamente motivata dal giudice del reclamo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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