Cassazione Civile, Ordinanza n. 01859/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’esecuzione di lavori di ristrutturazione di un fabbricato di grandi dimensioni di proprietà della società committente, affidati a una ditta esecutrice e seguiti da un architetto incaricato come progettista e direttore dei lavori. La società ha agito per ottenere il risarcimento dei danni assumendo che il professionista avesse adempiuto negligentemente o imperitamente ai propri obblighi, in particolare in relazione ai vizi e difetti riscontrati nell’opera. La Corte d’appello, confermando il primo giudice, ha escluso la responsabilità del professionista sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo corretto il suo operato. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c. per motivazione solo apparente e apodittica, con mancato esame delle critiche alla CTU; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTU avesse ricondotto i vizi alla scelta dei materiali e alle soluzioni progettuali imputabili al progettista; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi d’appello relativi ai doveri di informazione verso la committenza e alla consegna di un programma di manutenzione; 4) violazione degli artt. 345 e 189 c.p.c. per avere la Corte ritenuto rinunciata l’istanza di rinnovazione della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il vizio di motivazione apparente deve risultare dal testo della sentenza e, comunque, la motivazione d’appello era logicamente intellegibile e non meramente adesiva alla CTU. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per il divieto di censurare ex art. 360 n. 5 c.p.c. una doppia conforme di merito e per la carente allegazione della CTU e dei suoi contenuti. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la questione sui doveri informativi e sul programma di manutenzione era stata implicitamente superata dalla decisione di merito, e la ricorrente non aveva censurato l’erroneità della decisione implicita. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la Corte territoriale, avendo ritenuto già completa la consulenza svolta, aveva legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale nel non disporre la rinnovazione della CTU. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione apparente è deducibile solo se emerge dal testo della sentenza impugnata, senza ricorso a elementi estranei.
È il parametro processuale richiamato per denunciare nullità della sentenza o omessa pronuncia.
Non è utilizzabile per censurare una sentenza di appello resa in doppia conforme di merito, nei limiti richiamati dalla Corte.
In presenza di doppia decisione conforme di merito, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile nei termini prospettati.
Il ricorso deve contenere una puntuale allegazione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti; la riproduzione parziale e selettiva non è sufficiente.
Non sussiste omessa pronuncia quando la questione sia stata implicitamente decisa e superata da una soluzione incompatibile adottata dal giudice.
Richiamato in relazione alla doglianza sull’istanza istruttoria in appello.
Richiamato in relazione alla chiusura dell’istruttoria e alla gestione delle richieste istruttorie in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
È disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la carenza emerga dal contenuto della sentenza stessa; non può essere costruito mediante il confronto con atti esterni o con la consulenza tecnica richiamata solo indirettamente.
- In sede di legittimità, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per rimettere in discussione il merito di una decisione di appello resa in doppia conforme, specie se il ricorrente non trascrive e localizza compiutamente gli atti sui quali fonda la censura.
- L’omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia implicitamente respinto una questione o un’eccezione attraverso una decisione incompatibile con la sua accoglienza; in tal caso va censurata la correttezza della decisione implicita, non la mera mancata trattazione espressa.
- La richiesta di rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la sentenza mostra che gli elementi già acquisiti erano ritenuti sufficienti e non superflui gli ulteriori accertamenti.
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