Cassazione Civile, Ordinanza n. 00520/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo dovuto da un committente in relazione alla fornitura e posa in opera di sette serre installate su un terreno agricolo. Il committente si era opposto deducendo che i manufatti erano stati distrutti da fenomeni atmosferici a causa di gravi errori progettuali e difformità esecutive, e aveva proposto domanda riconvenzionale risarcitoria. In primo grado l’opposizione era stata accolta, con declaratoria di risoluzione del contratto, condanna alla restituzione delle somme percepite e al risarcimento del danno. In appello, però, la società fornitrice aveva ottenuto la riforma della decisione, con rigetto dell’opposizione, sul rilievo della tardività della denunzia dei vizi ex art. 1667 c.c. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., assumendo che l’eccezione di decadenza sollevata dalla controparte fosse tardiva; 2) violazione degli artt. 1667 e 1669 c.c., sostenendo che le serre, per struttura e ancoraggio al suolo, dovessero essere trattate come opere destinate a lunga durata e quindi soggette alla disciplina dell’art. 1669 c.c., con termine di denunzia più ampio; 3) violazione dell’art. 1668 c.c., deducendo in subordine che l’opera fosse inidonea all’uso pattuito e che si dovesse applicare la disciplina dell’aliud pro alio con risoluzione; 4) violazione degli artt. 1669 c.c. e, in subordine, 1667 c.c., sostenendo che la scoperta dei vizi fosse avvenuta solo con la relazione di consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbe fatto decorrere il termine per la denuncia. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il secondo, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto.
La decisione
La Corte ha rigettato l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività, ritenendo inefficace la notifica della sentenza di appello eseguita personalmente al ricorrente dopo la revoca del mandato del difensore non ancora sostituito, perché ai sensi dell’art. 85 c.p.c. la notifica dell’impugnazione deve essere eseguita al difensore finché non sia sostituito. Nel merito ha respinto il primo motivo, ritenendo tempestiva l’eccezione di tardiva denuncia dei vizi sollevata dalla controparte in primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte d’appello non aveva correttamente verificato se le serre fisse rientrassero tra le opere immobili destinate per loro natura a lunga durata, con conseguente possibile applicazione dell’art. 1669 c.c. e del relativo termine annuale di denuncia dalla scoperta. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
Norme richiamate
La revoca della procura e la rinuncia al mandato non producono effetti verso l’altra parte fino alla sostituzione del difensore; pertanto la notifica dell’impugnazione va fatta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente.
Richiamato dal ricorrente per contestare la tempestività dell’eccezione avversaria, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché l’eccezione era stata sollevata nei termini processuali corretti in primo grado.
L’eccezione di decadenza della controparte non è stata considerata preclusa, perché tempestivamente proposta nella comparsa di risposta nel termine utile nel giudizio di primo grado.
Per valutare la tempestività dell’eccezione di decadenza occorre avere riguardo al termine assegnato per la costituzione in vista dell’udienza differita.
Norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizi motivazionali.
La Corte d’appello aveva applicato questa disciplina ritenendo tardiva la denunzia dei vizi; la Cassazione ha ritenuto necessario verificare se, in concreto, l’opera rientrasse invece nell’art. 1669 c.c., che comporta un diverso termine di denuncia.
Richiamato dal ricorrente in via subordinata per sostenere la risoluzione del contratto per inidoneità dell’opera all’uso pattuito.
Si applica agli edifici o ad altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata; la Corte ha affermato che le serre fisse, se stabilmente incorporate al suolo e funzionali a esigenze continuative, possono rientrare in tale categoria.
È richiamato per identificare gli immobili ai fini dell’art. 1669 c.c., come beni incorporati al suolo non a scopo transitorio.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, la notifica della sentenza eseguita alla parte personalmente non fa decorrere il termine breve quando il difensore abbia revocato il mandato ma non sia ancora stato sostituito, perché verso la controparte la revoca non è ancora efficace.
- L’eccezione di decadenza o tardività sollevata nel giudizio di primo grado è tempestiva se proposta nella comparsa di risposta nei termini processuali calcolati rispetto all’udienza fissata; la successiva riproposizione nel corso del processo ne conferma la ritualità.
- In materia di appalto, quando l’opera presenti caratteristiche strutturali e funzionali tali da renderla stabilmente incorporata al suolo e destinata a esigenze continuative, il giudice deve verificare se ricorra la disciplina dell’art. 1669 c.c. e non soltanto quella dell’art. 1667 c.c.
- Le garanzie degli artt. 1667 e 1669 c.c. possono concorrere, ma la qualificazione giuridica della domanda deve essere compiuta in base alla gravità dei difetti e alla loro incidenza su durata, conservazione e sicurezza dell’opera.
- La denunzia dei vizi decorre, ai fini della garanzia, dal momento rilevante secondo la disciplina applicabile all’opera concreta; se l’opera rientra nell’art. 1669 c.c., il termine di denuncia è quello più ampio previsto per i gravi difetti e la rovina delle costruzioni.
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