Cassazione Penale, Sentenza n. 19101/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva un errore di fatto della Corte di cassazione nella sentenza 10/12/2021 n. 15265/2022: pur avendo la Corte dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato (art. 2635 c.c., capo b), aveva comunque confermato la confisca, compresa la confisca per equivalente (art. 2641 c.c.), attuata in sede di sequestro preventivo ex art. 321 co. 2 c.p.p.; Degennaro sosteneva che la confisca per equivalente non poteva essere mantenuta con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p. (2018) in quanto di natura afflittiva, e che la Suprema Corte avrebbe "sfuggito" l'elemento che il sequestro era stato disposto anche per equivalente
La decisione
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto percettivo (svista o equivoco) nella decisione della Cassazione, ma al più una controversia di valutazione o di interpretazione giuridica, che non rientra nel rimedio straordinario. La Suprema Corte aveva già motivatamente esaminato e confermato la confisca obbligatoria (e successivamente aveva emesso ordinanza correttiva per un errore materiale del dispositivo confermando la statuizione), e nessuna censura specifica sulla confisca era stata proposta nel ricorso di legittimità originario. Perciò il rimedio è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto in Cassazione; la Corte ricorda che rilevano solo gli errori percettivi (svista/equivoco) nella lettura degli atti, non le mere valutazioni o interpretazioni di diritto
Norma sostanziale richiamata quale titolo del reato dichiarato prescritto; la prescrizione ha determinato l'annullamento senza rinvio agli effetti penali
Prevede la confisca obbligatoria: la Corte ha confermato la disposta confisca, ritenendola compatibile con la declaratoria di prescrizione nei termini esaminati nella motivazione
Norma di recente introduzione (riferita nella motivazione) richiamata nel dibattito circa la natura della confisca per equivalente; la Corte ha considerato la giurisprudenza di Sezioni Unite (Perroni) e ha ritenuto applicabili i principi esposti anche oltre la delimitazione processuale/sostanziale
art. 321 co. 2 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo; nel caso era stato disposto sequestro di somme ritenute prezzo/profitto e, secondo il ricorrente, anche per equivalente, ma la Corte ha ritenuto che la contestazione sulla natura del sequestro non configuri un errore di fatto della Cassazione
Sez. U., n. 16103 del 27/3/2002 (Basile)
Giurisprudenza di riferimento che definisce i limiti dell'errore di fatto: ammette solo errori percettivi nella lettura degli atti (svista/equivoco) e esclude errori di interpretazione normativa o valutazioni discritive
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammissibile solo per errori di fatto percettivi (svista o equivoco) nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; non può sostituirsi alle impugnazioni ordinarie per censurare valutazioni o interpretazioni giuridiche
- Se la censura riguarda l'interpretazione o la portata di norme (es. compatibilità della confisca per equivalente con la prescrizione), il rimedio corretto è l'impugnazione ordinaria (se ancora proponibile) o la deduzione nel ricorso di legittimità originario; non può essere sanata con un ricorso per errore di fatto
- Per contestare una confisca per equivalente confermata dalla Corte è necessario dimostrare documentalmente e puntualmente che la Corte ha errato nella ricostruzione fattuale (ad es. che i beni erano esclusivamente oggetto di confisca per equivalente e ciò non era valutabile in base agli atti), e non limitarsi a questioni di diritto o di valutazione
- Le correzioni di errore materiale del dispositivo (ordinanze ex art. 328 c.p.p./correzione di errore materiale) sono possibili quando la motivazione dimostra chiaramente l'intendimento della Corte; tali correzioni non costituiscono prova di vizio di fatto percettivo
- In casi simili è utile raccogliere fin dalle fasi di merito e di legittimità ogni atto probatorio e documentazione che specifichi la natura (diretta o per equivalente) dei provvedimenti di sequestro/confisca, e proporre tempestivamente le impugnazioni adeguate con specifiche censure rivolte al provvedimento di confisca
- Prima di proporre un ricorso per presunto errore di fatto, valutare se la questione sia invece una critica di diritto (interpretazione normativa) che va affrontata con argomenti giuridici nelle impugnazioni ordinarie o, se del caso, con un ricorso per nullità/altro rimedio esperibile
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