Cassazione Penale, Ordinanza n. 31392/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. In particolare ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e la misura della componente pecuniaria della pena, ritenuta superiore al minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la sentenza di appello aveva motivato in modo congruo richiamando elementi ritenuti decisivi: la natura del bene ricettato, le modalità concrete del fatto e i precedenti penali dell'imputato. È stato ribadito che la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo se arbitrario o illogico, e che non è richiesto un esame analitico di tutti i parametri favorevoli e sfavorevoli se vengono indicati quelli prevalenti e decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito non è stata annullata. Il motivo era rivolto esclusivamente contro la motivazione sulla quantificazione della pena e sul mancato pieno riconoscimento delle attenuanti generiche, ed è stato reputato infondato e comunque non idoneo a superare la discrezionalità del giudice di merito.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere riconosciute in misura limitata; il giudice può valorizzare elementi sfavorevoli e motivare il mancato riconoscimento nella massima estensione.
La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile secondo i criteri legali di determinazione della pena.
È sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti prevalenti e decisivi ai fini della pena, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza sulla pena è inammissibile in cassazione quando mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione di merito della congruità del trattamento sanzionatorio, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione non illogica e non arbitraria.
- Il giudice di merito assolve l'onere motivazionale sulla dosimetria della pena quando richiama, anche sinteticamente, gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti decisivi, senza necessità di confutare in modo analitico ogni argomento difensivo.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione è legittimo se la sentenza valorizza circostanze concrete del fatto e la personalità dell'imputato, come precedenti penali e modalità esecutive, che giustificano una riduzione meno ampia della pena.
- La determinazione della pena base e della componente pecuniaria costituisce esercizio di discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta o arbitrio.
Come è indicizzato
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