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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29017/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proposto)

La controversia

La vicenda riguarda la revoca, disposta dalla Corte d'appello, della sorveglianza speciale e della confisca di prevenzione applicate anni prima a un soggetto ritenuto socialmente pericoloso e vicino a un contesto mafioso. La revoca è stata fondata soprattutto su due sentenze di revisione che avevano assolto l'interessato dalle precedenti condanne penali usate come presupposto del giudizio di pericolosità qualificata. Il Procuratore generale ha censurato la revoca sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato altri elementi originari, autonomamente idonei a sostenere il giudizio di pericolosità nonostante le assoluzioni. L'Agenzia nazionale ha dedotto che, per la confisca di prevenzione, conta la pericolosità esistente al momento dell'adozione della misura e che gli elementi sopravvenuti non incidono sulla legittimità genetica del provvedimento; ha inoltre richiamato ulteriori dati fattuali, tra cui la sproporzione tra redditi e beni acquisiti, ritenuti non adeguatamente valutati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, nel regime applicabile ratione temporis, il ricorso per cassazione nelle controversie sulla revoca delle misure di prevenzione sia ammesso solo per violazione di legge e non anche per censure sulla mera illogicità della motivazione, salvo i casi di motivazione inesistente o meramente apparente. Ha quindi osservato che le impugnazioni non si confrontavano in modo specifico con la ratio della decisione di revoca, fondata sulla decisività delle sentenze di revisione che avevano eliminato il presupposto dell'appartenenza mafiosa e della pericolosità qualificata. I ricorsi sono stati giudicati generici, aspecifici e comunque inconferenti, perché non indicavano con precisione quali elementi residui, non smentiti dalle sentenze assolutorie, avrebbero comunque sorretto il giudizio di pericolosità; anche il richiamo alla sproporzione patrimoniale è stato ritenuto logicamente improprio, poiché la sproporzione può assumere rilievo solo dopo la dimostrazione autonoma della pericolosità sociale.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    viene richiamato per affermare l'applicazione della disciplina transitoria e quindi del regime previgente sulla revoca delle misure di prevenzione, non della revocazione introdotta dal Codice antimafia

  • art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956

    individua la disciplina applicabile alla revoca della misura di prevenzione nel caso concreto

  • art. 4, legge n. 1423 del 1956

    limita il ricorso per cassazione alla violazione di legge e richiede un decreto motivato del giudice di appello

  • art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575

    è richiamato quale norma di raccordo per il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    la manifesta illogicità della motivazione non è deducibile nel regime previgente richiamato; è escluso il sindacato sulla mera illogicità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    impone le conseguenze economiche a carico della parte ricorrente in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro la decisione sulla revoca di una misura di prevenzione disciplinata dal regime previgente, il sindacato è limitato alla violazione di legge e non può estendersi alla mera illogicità della motivazione, salvo che la motivazione sia mancante o solo apparente.
  • La revoca di una misura di prevenzione richiede che gli elementi sopravvenuti siano effettivamente nuovi e decisivi rispetto ai presupposti che avevano giustificato l'originaria misura; l'impugnazione deve confrontarsi specificamente con tale verifica.
  • Chi impugna una revoca fondata su sopravvenienze assolutorie deve indicare in modo puntuale quali residui elementi fattuali, non smentiti dai giudicati di revisione, siano ancora idonei a sorreggere il giudizio di pericolosità qualificata.
  • La sproporzione patrimoniale può assumere rilievo nel giudizio di prevenzione solo se è già dimostrata autonomamente la pericolosità sociale del soggetto; non può da sola colmare la mancanza dei presupposti soggettivi della misura.
  • Censure generiche o meramente assertive, che si limitino a richiamare documenti o circostanze senza svilupparne il contenuto e la loro incidenza decisiva, non superano il vaglio di specificità richiesto in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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