Cassazione Penale, Sentenza n. 15012/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha rigettato l'incidente di esecuzione promosso contro l'ingiunzione a demolire n. 131/99 (7/3/2014). Sostengono: 1) violazione dei principi di affidamento e delle regole di autotutela amministrativa (art. 21-novies L. n. 241/1990) perché era stato rilasciato un provvedimento di condono in data 7/5/2009 (istanza ai sensi della L. n. 724/1994) e il giudice avrebbe comunque disapplicato tale provvedimento per il superamento del limite volumetrico; 2) violazione dell'art. 39 L. n. 724/1994 e vizio di motivazione perché il giudice avrebbe considerato un unico condono per l'intero compendio immobiliare, senza valutare separatamente le singole unità (diversa destinazione d'uso, ingressi autonomi, distinta identificazione catastale e diversa distribuzione dei volumi); 3) impossibilità materiale di esecuzione dell'ordine di demolizione, perché le opere abusivamente realizzate sarebbero state inglobate in un più ampio manufatto oggetto di condono e la demolizione danneggerebbe la parte lecita dell'edificio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: (i) in sede penale ed esecutiva il giudice può valutare la validità/efficacia di un provvedimento amministrativo solo in via incidentale e non è soggetto ai limiti propri dell'esercizio del potere di autotutela amministrativa; (ii) il giudice dell'esecuzione ha correttamente ritenuto inesistenti i presupposti di efficacia del permesso in sanatoria, richiamando la nota del Comune che segnalava carenza della documentazione, difformità dei dati catastali e superamento dei limiti volumetrici; (iii) la censura circa la unitarietà del condono è generica e non scalfisce la motivazione che ha puntato sull'unicità della istanza e sul superamento del limite volumetrico complessivo previsto dall'art. 39 L. n. 724/1994 (mc 750); (iv) l'eccezione di impossibilità tecnica della demolizione è infondata: l'impossibilità deve essere provata e non rileva se dipende da causa imputabile al condannato. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e imposizione, in via equitativa, del versamento di €3.000,00 a carico di ciascun ricorrente alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Legge 7 agosto 1990 n. 241 - art. 21-novies
Non applicabile nella controversia penale/esecutiva: il giudice penale che valuta incidentemente un provvedimento amministrativo non è vincolato ai limiti dell'esercizio dell'autotutela amministrativa previsti da tale norma
Legge 28 dicembre 1994 n. 724 - art. 39
Stabile principio interpretato dalla Corte: per singola richiesta di sanatoria il limite volumetrico complessivo è di mc 750; la valutazione spetta al giudice con riferimento all'unicità della istanza
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Richiamato come criterio di valutazione dei motivi di cassazione (vizio di motivazione e travisamento della prova). La Corte ha ritenuto i motivi generici o infondati alla luce della motivazione impugnata
Codice di procedura penale - art. 616
Norma che impone l'onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti per i ricorsi dichiarati inammissibili
Legge 20 marzo 1865 n. 2248 - art. 5 (richiamata)
La Corte osserva che il giudice penale non 'disapplica' l'atto amministrativo ai sensi di questa norma, ma valuta incidentemente la legittimità del permesso in sanatoria ai fini della verifica degli elementi del reato edilizio
Massime di principio
- In sede penale ed esecutiva il giudice può esaminare la validità di un provvedimento amministrativo solo in via incidentale e non è vincolato ai limiti procedimentali dell'autotutela amministrativa posti per la pubblica amministrazione
- Se esistono elementi amministrativi (es. nota comunale) che documentano carenze formali, difformità catastali o superamento dei limiti volumetrici, il giudice può ritenere inefficace il permesso in sanatoria ai fini dell'esecuzione
- Una singola istanza di condono che comprenda più unità può essere considerata unitaria ai fini del computo del limite volumetrico previsto dalla legge; chi contesta deve fornire prove puntuali e specifiche per dimostrare l'autonomia delle singole unità
- L'impossibilità tecnica a eseguire una demolizione deve essere provata e non è rilevante se deriva da una situazione creata dallo stesso autore dell'abuso edilizio; non è possibile sottrarsi all'ordine di demolizione costruendo in aderenza o integrazione su parti lecite
- Nei ricorsi inammissibili in Cassazione possono essere disposte condanne alle spese e somme a titolo di ammenda: presentare un ricorso privo di concretezza o basato su argomentazioni generiche comporta rischi economici
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