Cassazione Penale, Ordinanza n. 17193/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato era stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione e 12.000 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con il ricorso per cassazione deduceva il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui non aveva riqualificato la condotta nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990, assumendo che ne ricorressero i presupposti. La censura, quindi, mirava a contestare la mancata applicazione della fattispecie attenuata e, in sostanza, il modo in cui il giudice aveva recepito l'accordo sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza atteneva al profilo motivazionale della decisione e, dunque, eccedeva i limiti del ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente impugnazione solo per vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso non deduceva tali specifici motivi, ma solo la possibile riqualificazione del fatto come lieve entità, non prevista nell'accordo, è stata confermata l'inammissibilità con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
norma sul patteggiamento, richiamata per indicare che la decisione impugnata deriva da applicazione della pena su richiesta delle parti
consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice in materia di stupefacenti oggetto dell'imputazione
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente come possibile riqualificazione del fatto
legge che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando in via tipizzata i soli motivi di ricorso avverso il patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che mirano soltanto a contestare la motivazione sul trattamento concordato o la mancata valorizzazione di una diversa qualificazione del fatto non oggetto dell'accordo.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie attenuata non può essere prospettata in cassazione contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge, in particolare nell'erronea qualificazione giuridica del fatto o nell'illegalità della pena.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non è consentito devolvere questioni meramente motivazionali estranee ai limiti legali del mezzo di impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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