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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17193/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato era stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione e 12.000 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con il ricorso per cassazione deduceva il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui non aveva riqualificato la condotta nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990, assumendo che ne ricorressero i presupposti. La censura, quindi, mirava a contestare la mancata applicazione della fattispecie attenuata e, in sostanza, il modo in cui il giudice aveva recepito l'accordo sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza atteneva al profilo motivazionale della decisione e, dunque, eccedeva i limiti del ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente impugnazione solo per vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso non deduceva tali specifici motivi, ma solo la possibile riqualificazione del fatto come lieve entità, non prevista nell'accordo, è stata confermata l'inammissibilità con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    norma sul patteggiamento, richiamata per indicare che la decisione impugnata deriva da applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice in materia di stupefacenti oggetto dell'imputazione

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente come possibile riqualificazione del fatto

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    legge che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando in via tipizzata i soli motivi di ricorso avverso il patteggiamento

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che mirano soltanto a contestare la motivazione sul trattamento concordato o la mancata valorizzazione di una diversa qualificazione del fatto non oggetto dell'accordo.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie attenuata non può essere prospettata in cassazione contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge, in particolare nell'erronea qualificazione giuridica del fatto o nell'illegalità della pena.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non è consentito devolvere questioni meramente motivazionali estranee ai limiti legali del mezzo di impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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