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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34066/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società cessionaria di un ramo d'azienda aveva ottenuto in primo grado e poi in appello l'annullamento di una cartella di pagamento emessa per imposte dirette e IVA dovute dalla società cedente per gli anni 2006-2008, notificata alla cessionaria in quanto responsabile per i debiti fiscali del ramo acquistato. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento ritenendo decisive più ragioni: mancata prova della preventiva escussione del cedente, mancato rispetto del limite di responsabilità pari al valore dell'azienda ceduta, insussistenza o non prova di una frode fiscale, mancata notifica alla cessionaria del prodromico avviso di accertamento e carenza di motivazione della cartella. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; nel testo è esaminato in via prioritaria il quarto motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 14 d.lgs. 472/1997, 12, 24, 25, 45 e 50 d.P.R. 602/1973 e 2495 c.c., sostenendo che il beneficio della preventiva escussione opererebbe solo nella fase esecutiva e che, essendo la società cedente estinta, non sarebbe comunque praticabile l'escussione del debitore principale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo esaminato, affermando che il beneficio della preventiva escussione del cedente può essere fatto valere anche nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la responsabilità del cessionario per i debiti fiscali del ramo ceduto è assistita da tale beneficio e opera entro il limite del valore dell'azienda o del ramo ceduto. Ha inoltre osservato che la dedotta estinzione della società cedente non risultava accertata nella sentenza impugnata né adeguatamente emergente dagli atti. Poiché la decisione di merito era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e il motivo esaminato non le scalfiva, la Corte ha ritenuto inutile l'esame degli ulteriori motivi. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, per assenza di difese della parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La responsabilità del cessionario per i debiti fiscali del cedente è assistita dal beneficio della preventiva escussione e resta contenuta entro i limiti normativi del valore dell'azienda o del ramo ceduto.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12, 24, 25, 45 e 50

    Richiamati per contestare la cartella e il regime della riscossione; la Corte non si sofferma sul loro contenuto specifico perché la censura è assorbita dal rigetto del motivo sulla preventiva escussione.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'estinzione della società cedente; la Corte rileva che tale estinzione non risultava accertata nel giudizio di merito.

  • Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2020, n. 28709

    Principio secondo cui, in tema di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il cessionario può opporre il beneficio di preventiva escussione anche nel giudizio di impugnazione della cartella, nei limiti di legge e secondo il regime probatorio delineato per il tipo di debitore principale.

  • Cass., Sez. Un., 29 marzo 2013, n. 7931

    Richiamata per affermare che l'esistenza di più rationes decidendi autonome rende irrilevante l'esame dei motivi che non potrebbero comunque determinare l'annullamento della sentenza.

  • Cass. 11 maggio 2018, n. 11493

    Richiamata a conferma del principio sulla irrilevanza dell'esame di motivi non decisivi rispetto a rationes autonome.

  • Cass. 10 febbraio 2017, n. 3633

    Richiamata nello stesso senso sulla necessità che la censura colpisca tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il cessionario di un'azienda o di un ramo d'azienda può opporre il beneficio della preventiva escussione del cedente anche impugnando la cartella di pagamento, non soltanto nella fase esecutiva.
  • La responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente opera entro il limite del valore dell'azienda o del ramo ceduto e secondo il perimetro temporale previsto dall'art. 14 d.lgs. 472/1997.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve aggredirle tutte; la persistenza di una sola ratio sufficiente rende irrilevanti i motivi diretti contro le altre.
  • L'eccezione relativa alla preventiva escussione richiede una verifica dell'insufficienza del patrimonio del debitore principale secondo il regime applicabile al tipo di soggetto debitore; la mera allegazione dell'estinzione della società, se non accertata o provata, non basta a scalfire la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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