Ordinanza n. 11047/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Medicina Palermo) e nella parte in cui ha previsto che alcuni candidati fossero segnati come “nelle more” e della comunicazione fatta da CINECA ed Università nei loro confronti per disporre l’immatricolazione nella loro prima scelta anche se non spettante in base al punteggio conseguito; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Medicina Palermo) e nella parte in cui ha previsto che alcuni candidati fossero segnati come “nelle more” e della comunicazione fatta da CINECA ed Università nei loro confronti per disporre l’immatricolazione nella loro prima scelta anche se non spettante in base al punteggio conseguito; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Medicina Palermo) e nella parte in cui ha previsto che alcuni candidati prima segnati come “nelle more” fossero immatricolati e della comunicazione fatta da CINECA ed Università nei loro confronti per disporre l’immatricolazione nella loro prima scelta anche se non spettante in base al punteggio conseguito; - tutti gli atti e provvedimenti, comunque denominati, che hanno introdotto e/o applicato la dicitura “in attesa, nelle more dell’assegnazione definitiva della sede”, non prevista dai decreti ministeriali, nonché di quelli che hanno consentito l’abilitazione all’immatricolazione/iscrizione in via eccezionale di candidati contrassegnati da tale dicitura; - della comunicazione e-mail proveniente dall’indirizzo “Med25-noreply” inviata alle ore 22:10 del 14 gennaio 2026 (e delle ulteriori comunicazioni analoghe, ove esistenti), con cui alcuni candidati sono stati invitati a collegarsi tempestivamente alla pagina riservata per procedere ad immatricolazione/iscrizione entro le ore 22 del giorno successivo, nonché di ogni atto presupposto e conseguenziale che abbia determinato l’invio selettivo di tali comunicazioni; - degli atti e delle operazioni informatiche relativi alla gestione delle preferenze di sede espresse in fase di iscrizione al semestre filtro (incluse le 63 sedi inserite), nonché di ogni intervento o modifica di sistema che abbia determinato, per alcuni candidati, la scomparsa delle sedi nell’area riservata, restando visibile la sola sede principale; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - ove necessario, dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 3 dell’esame di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 3 dell’esame di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova di Biologia del primo appello in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 3 palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 3 dell’esame di Biologia del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 3 della prova di Biologia del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali e/o report di correzione redatti dal CINECA (lettura ottica, rilevazione informatizzata, errori di lettura), nonché degli atti relativi all’intervento manuale dei docenti sulle risposte a completamento non correttamente interpretate dal software; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., dell’amministrazione intimata, - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Palermo) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026 e atti della procedura, inclusa l’assegnazione a Palermo di una candidata con punteggio inferiore mediante la dicitura "In attesa, nelle more dell’assegnazione definitiva della sede"
Esito
La controversia
La ricorrente, iscritta al semestre filtro presso l’Università di Palermo, ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l’8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nonché gli atti presupposti e consequenziali della procedura, chiedendo in via cautelare l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di Medicina e Chirurgia presso la prima sede indicata, Palermo. Ha dedotto l’illegittima pretermissione rispetto a una candidata collocata in posizione deteriore e con punteggio notevolmente inferiore: la ricorrente aveva conseguito 338,60 punti ed era stata assegnata a Roma La Sapienza-Sant’Andrea, mentre la controinteressata, con 121,20 punti, era stata assegnata a Palermo. La censura si fonda sul fatto che la controinteressata fosse stata inserita nella graduatoria dell’8 gennaio con la dicitura "In attesa, nelle more dell’assegnazione definitiva della sede", non comparisse nella graduatoria del 21 gennaio relativa all’unico scorrimento previsto e comparisse poi nella graduatoria definitiva del 28 gennaio come assegnata a Palermo, apparentemente mediante una modalità extra sistema e anteriormente allo scorrimento. Sono stati inoltre contestati il quesito n. 3 della prova di Biologia del primo appello, ritenuto errato o fuorviante, i punteggi e gli esiti della prova, le modalità di gestione informatica delle preferenze di sede, le misure poste a tutela della par condicio e dell’anonimato, nonché i decreti ministeriali disciplinanti la procedura e la formazione delle graduatorie. In precedenza la Sezione aveva disposto chiarimenti istruttori; il Ministero e il CINECA avevano riferito genericamente di problematiche tecniche, verifiche amministrative e tecnico-procedurali e di un’assegnazione in sovrannumero, senza documentare adeguatamente tali circostanze.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso l’istanza cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto non esaustivamente adempiuto il precedente ordine istruttorio, poiché le amministrazioni non hanno chiarito il significato concreto della dicitura "In attesa, nelle more dell’assegnazione definitiva della sede", i parametri che avrebbero consentito l’assegnazione della candidata con punteggio inferiore alla sede di Palermo e le ragioni della sua immatricolazione prima dello scorrimento ordinario. Le spiegazioni del Ministero, riferite a non meglio precisate problematiche tecniche, e quelle del CINECA, concernenti verifiche sulle posizioni e posizioni autorizzate in eccedenza, sono state giudicate evasive e prive di adeguato supporto documentale. Il giudice ha inoltre rilevato che non è stata provata l’affermazione secondo cui l’assegnazione sarebbe avvenuta in sovrannumero: la tempistica potrebbe invece far ritenere che il posto sia stato attinto dal contingente ordinario dell’a.a. 2025/2026. Sono stati quindi disposti ulteriori incombenti istruttori a carico del Ministero, del CINECA e dell’Università di Palermo. Ministero e CINECA dovranno documentare la natura delle problematiche, le segnalazioni ricevute, l’istruttoria svolta, le strutture coinvolte, la sede che sarebbe spettata alla candidata secondo il criterio ordinario, le sedi da essa indicate, nonché la ragione per cui l’immatricolazione sia stata consentita prima dello scorrimento. L’Università di Palermo dovrà documentare il contingente disponibile, il numero delle immatricolazioni effettuate nelle diverse fasi, gli eventuali posti residui e la provenienza del posto assegnato. Le relazioni dovranno essere depositate entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. È stato richiamato il possibile utilizzo della regola di giudizio di cui all’art. 116 c.p.c. in caso di inadempimento. La trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 luglio 2026.
Norme richiamate
La ricorrente ha richiamato l’art. 30 c.p.a. per chiedere l’adozione del provvedimento di ammissione al corso e delle ulteriori misure ritenute opportune; l’ordinanza non decide tale domanda.
Allegato 1 al d.m. n. 1115/2025
presso la prima sede utile, nell’ordine delle preferenze indicate, sulla base del punteggio ottenuto
Il criterio di prima assegnazione è assunto dal TAR come parametro oggettivo rispetto al quale verificare la difformità dell’assegnazione della candidata con punteggio inferiore.
Il TAR avverte che, in caso di mancato adempimento agli incombenti istruttori, potrà applicare la regola di giudizio prevista dalla disposizione.
d.m. n. 418 del 30 maggio 2025
disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026
È tra gli atti impugnati, ma l’ordinanza istruttoria non ne definisce la legittimità.
d.m. n. 454 del 16 luglio 2025
Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie
È tra gli atti impugnati, senza che l’ordinanza ne valuti nel merito la legittimità.
d.m. n. 600 del 7 agosto 2025
definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria
È tra gli atti impugnati, senza una decisione sulla relativa legittimità.
Massime di principio
- Quando una procedura nazionale di assegnazione di sedi universitarie applica, rispetto al criterio ordinario fondato su punteggio e ordine delle preferenze, una modalità eccezionale che consente l’immatricolazione anticipata o extra sistema di candidati collocati in posizione deteriore, l’amministrazione deve documentare puntualmente la natura delle problematiche che l’hanno giustificata, le verifiche svolte, le strutture coinvolte, la base decisionale e la provenienza dei posti utilizzati.
- Il richiamo generico a problematiche tecniche, verifiche amministrative o posizioni in eccedenza non è sufficiente, ai fini dell’istruttoria giudiziale, a spiegare un’assegnazione apparentemente difforme dal criterio di collocazione in graduatoria; occorre fornire elementi documentali idonei a ricostruire cronologia, presupposti e modalità dell’operazione.
- Quando l’amministrazione sostiene che un’ammissione sia avvenuta in sovrannumero, deve dimostrare documentalmente il contingente ordinario, le immatricolazioni effettuate nelle diverse fasi e la concreta provenienza del posto, non essendo sufficiente una mera affermazione.
- L’osservanza della par condicio nella formazione delle graduatorie impone che eventuali deroghe alle modalità ordinarie di assegnazione siano sorrette da criteri verificabili e applicati in modo trasparente, così da consentire il controllo sulla posizione degli altri candidati potenzialmente pretermessi.
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