Cassazione Penale, Sentenza n. 40555/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari; contestazioni di illegittimità e vizio di diritto riguardanti più capi di imputazione: art. 452-quaterdecies c.p. (traffico illecito di rifiuti) per assenza di un effettivo traffico o di conferimenti; art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture) per mancata prova della frode e confusione con semplice inadempimento; art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale) per insufficienza delle prove sul deterioramento/compromissione ambientale e sulla volontà dolosa; art. 416 c.p. (associazione per delinquere) per mancata distinzione tra elementi associativi e delitti-fine; profili procedurali (artt. 292 e 125 c.p.p.) sul difetto di motivazione circa i pericoli cautelari e sulla presunta carenza di autonoma valutazione da parte del giudice.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le censure. Ha confermato la correttezza dell'analisi del tribunale del riesame: riconosciuta la possibilità di concorso tra associazione per delinquere e traffico illecito di rifiuti; ritenuta integrata la fattispecie di traffico illecito anche in presenza di operazioni organizzate e reiterate anche se non tutte le fasi avvengono nello stesso sito; condivisa la qualificazione della frode nelle pubbliche forniture alla luce delle risultanze investigative; ritenuta integrabile l'ipotesi di inquinamento ambientale anche con dolo eventuale e senza necessità di accertamenti tecnici specifici nella fase cautelare. Il ricorrente è condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha confermato che l'associazione per delinquere richiede vincolo associativo stabile, programma criminoso indeterminato e una struttura organizzativa; può concorrere con il reato di traffico illecito di rifiuti purché sussistano gli elementi costitutivi di entrambi i reati.
art. 452-quaterdecies c.p. (ex D.Lgs. n.152/2006, art. 260)
Considerato reato abituale e/o di pericolo presunto: è sufficiente la realizzazione di più operazioni in continuità temporale e l'allestimento di mezzi/attività organizzate anche se l'attività illecita è marginale rispetto a quella lecita; l'integrazione del reato può derivare anche da una sola fase del ciclo di gestione svolta in forma organizzata.
Reato di danno a dolo generico (anche dolo eventuale): il deterioramento o la compromissione ambientale può essere rilevata senza accertamenti tecnici specifici nella fase cautelare; non è richiesta irreversibilità del danno ai fini cautelari.
Per la frode nelle pubbliche forniture non è sufficiente il mero inadempimento doloso: è richiesta malafede contrattuale, ossia un espediente ingannevole idoneo a far apparire l'esecuzione conforme; il tribunale ha ritenuto sussistenti elementi indiziari tali da fondare il sospetto di frode.
Aggravante che prevede aumento di pena quando l'associazione (art. 416) è diretta anche al compimento dei delitti previsti dal titolo ambientale; utilizzo per confermare la compatibilità tra associazione e reati ambientali.
Rinvio ai profili procedurali sollevati sulla motivazione del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio: la Corte ha ritenuto le censure generiche e ha confermato che il tribunale ha adeguatamente motivato le esigenze cautelari.
Richiamata la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" per l'adozione di misure cautelari personali: nella fase cautelare non occorre il livello probatorio del giudizio di merito, bastano indizi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità.
Richiamata per spiegare che gli indizi in fase cautelare non devono rispettare i criteri più stringenti richiesti per la prova nel giudizio di merito (comma secondo), essendo sufficiente il parametro previsto per le misure cautelari.
Norma applicata per addebitare al ricorrente le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il concorso tra associazione per delinquere (art. 416) e traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies) è ammesso: occorrono elementi specifici per ciascun reato e non basta la mera sovrapposizione delle condotte.
- Per il reato di traffico illecito di rifiuti è spesso sufficiente che una delle fasi della gestione avvenga in modo organizzato e reiterato; la presenza di autorizzazioni formali non esclude la rilevanza penale se le operazioni sono in realtà illecite.
- L'inquinamento ambientale (art. 452-bis) può essere configurato anche con dolo eventuale e la valutazione cautelare può fondarsi su indizi e osservazioni senza accertamenti tecnici completi.
- La frode nelle pubbliche forniture (art. 356) richiede malafede contrattuale, ossia espedienti idonei a far apparire conforme l'esecuzione; nella fase cautelare le risultanze investigative possono suffire a fondare il sospetto.
- In sede di ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e correlate alle ragioni della decisione impugnata; motivazioni generiche o apodittiche sono inammissibili.
- Nelle decisioni cautelari il giudice può adottare valutazioni autonome sulle esigenze cautelari (periculum in libertate), purché adeguatamente motivate; la mera differenza tra misure proposte dal P.M. e quelle adottate non dimostra di per sé insufficienza motivazionale.
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