Cassazione Civile, Ordinanza n. 04702/2025 del 22/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso in relazione a un decreto di omologa di un concordato fallimentare di una società. L’Ufficio aveva liquidato l’imposta esclusivamente con riferimento all’accollo del fabbisogno concordatario da parte del terzo assuntore, ritenendo applicabile l’art. 21, commi 2 e 3, d.P.R. n. 131/1986, e l’art. 9 della Tariffa parte prima, con tassazione proporzionale del debito accollato. La contribuente aveva impugnato l’atto e la Commissione tributaria regionale aveva annullato l’avviso; poi aveva anche rilevato che l’Ufficio, in appello, non aveva chiesto una riliquidazione dell’imposta sulla diversa base della cessione dell’attivo residuo, limitando il thema decidendum al solo accollo. Con il primo motivo l’Agenzia deduceva violazione dell’art. 21 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 2 e 7 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto rideterminare comunque l’imposta dovuta secondo i principi affermati, senza arrestarsi al petitum dell’Ufficio. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., censurando la condanna per responsabilità aggravata, assumendo che la CTR non avesse compiuto una sufficiente comparazione tra il caso concreto e l’asserito abuso del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione-merito, ma il giudice deve comunque restare entro il perimetro tracciato dall’atto impositivo e dai motivi di ricorso del contribuente: poiché l’avviso aveva liquidato l’imposta solo in relazione all’accollo, la CTR non poteva rideterminare la pretesa sulla base di un diverso presupposto, ossia il valore dei beni e diritti trasferiti, senza alterare l’oggetto sostanziale dell’azione. Quanto alla responsabilità aggravata, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ribadendo che non basta la mera infondatezza dell’impugnazione, ma occorre una valutazione concreta di mala fede o colpa grave, desumibile dalla pretestuosità e dall’insistenza in tesi già reputate infondate e contrarie a giurisprudenza consolidata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell’Ufficio alle spese.
Norme richiamate
art. 21, commi 2 e 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Nel caso di disposizioni tra loro connesse, la tassazione segue la disposizione che dà luogo all'imposta maggiore; tuttavia il giudice non può rideterminare la pretesa mutando i fatti costitutivi posti a base dell’avviso.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo come norma processuale del contenzioso tributario; la Corte ribadisce la natura di impugnazione-merito del processo tributario.
art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo; la Corte lo colloca nel quadro dei poteri del giudice tributario, che restano però vincolati al perimetro dell’atto impugnato.
art. 8, lett. a), Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dalla CTR per individuare il criterio di tassazione dell’omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, in misura proporzionale al valore dei beni e diritti trasferiti.
art. 9 Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Utilizzato dall'Ufficio per calcolare l’imposta in misura proporzionale sul debito accollato.
La responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave, non bastando la mera infondatezza o inammissibilità dell’impugnazione; occorre un abuso concreto del processo valutato caso per caso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura per violazione di legge relativa al primo motivo di ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Censura per nullità processuale relativa al secondo motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudizio ha natura di impugnazione-merito, ma il giudice deve restare nei limiti del rapporto tributario delineato dall’atto impositivo e dai motivi di ricorso, senza poter sostituire integralmente una diversa pretesa fiscale non fatta valere dall’Ufficio.
- La rideterminazione giudiziale dell’imposta è consentita solo se avviene sulla base dei fatti costitutivi e della qualificazione giuridica posti a fondamento dell’avviso; è vietato mutare il presupposto sostanziale dell’imposizione, perché ciò introdurrebbe una domanda diversa.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. non consegue automaticamente alla soccombenza, all’inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell’impugnazione: occorre verificare in concreto la mala fede o la colpa grave, desumibili dall’uso abusivo dello strumento processuale.
- La colpa grave ai fini dell’art. 96, comma 3, c.p.c. può ricorrere quando la parte insista in tesi già chiaramente smentite dalla giurisprudenza consolidata e facilmente riconoscibili come infondate con l’ordinaria diligenza.
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