Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7307/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del riesame il 26/05/2022 dopo che l'ALESSANDRIA era stato condannato in primo grado con rito abbreviato a 14 anni per reati tra cui associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e reati connessi. I difensori hanno dedotto: (a) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, lamentando che non si è valutato il decorso temporale dei fatti (2015-2017), la giovane età e la condizione di incensurato, nonché l'assenza di collaboratori che lo accusino e di contatti con i promotori della cosca; (b) violazione dell'art. 292, comma 3-ter, c.p.p. per aver integrato la motivazione del provvedimento genetico nel riesame; (c) errore di valutazione nel ritenere la locale come "mafia storica" mentre, secondo la difesa, si tratterebbe di un gruppo di recente costituzione. Si richiamava inoltre la precedente sentenza della Cassazione che aveva annullato senza rinvio una precedente ordinanza cautelare per mancanza di gravi indizi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: (i) violazione dei requisiti formali dell'impugnazione di legittimità ex art. 606 c.p.p. e genericità di alcune censure; (ii) per gli altri motivi (ed il ricorso dell'altro difensore) decisione di manifesta infondatezza, in quanto il Tribunale del riesame si è conformato alla giurisprudenza della Corte di legittimità che distingue tra "mafie storiche" (tra cui la 'ndrangheta) e associazioni di recente costituzione: per le mafie storiche la presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari non viene abbattuta semplicemente dal decorso del tempo e richiede la prova del definitivo distacco dell'imputato dall'associazione. Nel caso di specie la locale di Zungri è stata ritenuta operante sotto l'egida del Crimine di Polsi, sicché il provvedimento ha correttamente ritenuto invariata la presunzione di necessità della custodia cautelare in carcere. Conseguenze: confermata l'inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione di tipo mafioso è stato contestato e, ai fini cautelari, la giurisprudenza assume una presunzione di attualità delle esigenze cautelari quando si tratti di mafie "storiche"; la misura è giustificata se non risulta provato il distacco effettivo dall'associazione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi; per essere superata occorre prova contraria, in particolare difficile da fornire per le mafie storiche se non sorretta da elementi che dimostrino il recesso o l'allontanamento concreto dall'organizzazione.

  • art. 292, comma 3-ter, cod. proc. pen.

    Disciplina i limiti all'attività del giudice di appello/rispetto alla motivazione del provvedimento genetico; il ricorso contestava un'integrazione in violazione di tale norma, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata rispetto alla motivazione effettivamente resa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e possibilità di determinazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende (qui fissata equitativamente in euro 3.000).

  • art. 110, 81 e 455 cod. pen. (reati contestati)

    Norme sostanziali richiamate nel capo di imputazione (concorso, concorso formale e altri reati) indicate tra i reati per i quali è stata disposta la misura cautelare; la sentenza di Cassazione non ha ritenuto rilevante alla stregua cautelare la precedente annullamento, dato il nuovo quadro probatorio e la condanna in primo grado.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia di inammissibilità; norma procedurale di carattere amministrativo.

Massime di principio

  • Distinzione tra "mafie storiche" e associazioni di recente formazione: per le mafie storiche (es. 'ndrangheta) la presunzione di attualità delle esigenze cautelari è più forte e non viene facilmente superata dal solo decorso del tempo; è invece possibile che il tempo rilevi per gruppi non riconducibili alle mafie storiche.
  • Per far venire meno la custodia cautelare in reati associativi è necessario dimostrare elementi concreti di distacco dall'associazione (recesso effettivo o definitivo allontanamento dal contesto associativo), non basta l'asserita giovane età o l'assenza di precedenti.
  • Le censure in Cassazione devono rispettare i parametri di specificità dell'art. 606 c.p.p.; motivi generici o non circostanziati sono dichiarati inammissibili.
  • Il giudice del riesame può integrare e valutare la motivazione del provvedimento genetico nei limiti consentiti dalla legge, ma le censure che lamentano integrazioni illegittime devono indicare con precisione le parti illegittime; l'assenza di tale specificazione conduce a rigetto per genericità.
  • Una precedente pronuncia di annullamento cautelare non impedisce automaticamente l'adozione di nuova misura se il quadro probatorio è cambiato (ad es. a seguito di condanna in primo grado o nuove risultanze), e la Cassazione valuta l'attualità delle esigenze cautelari alla luce dell'assetto complessivo.
  • In caso di ricorso inammissibile in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende; quindi la valutazione preventiva della fondatezza formale e sostanziale del ricorso è rilevante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.