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Ordinanza

Ordinanza n. 665/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: 1. la disposizione dirigenziale n. 14 del 12.01.2026, avente ad oggetto “Provvedimento di dichiarazione di inefficacia giuridica della Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n 1024349 del 15-12-2023 relativa all'esercizio di vicinato alimentare: sito nel locale ubicato in Napoli alla via Alessandro Manzoni 153 n/o/p e per il conseguente divieto di prosecuzione della suddetta attività di vicinato alimentare ai sensi dell'art. 19, comma +, della Legge n. 241/90 e s.m.i.”; 2. il verbale d’ispezione mod. 5 A redatto in data 09/10/2025, con il quale è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività di produzione di cibi pronti in genere e di pasticceria nei confronti della società “Delizie delle carni e magia dei sapori s.n.c. di Mollo Luigi e Mollo Rosaria”; 3. la nota ASL prot. 1048036 del 14.11.2025 in cui l’ASL avrebbe evidenziato che il locale “non rispetta i requisiti richiesti dal Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Napoli DCC 46/01”; 4. la comunicazione ex artt. 7 e seguenti della L. 241/1990 s.m.i. di avvio del procedimento, per la dichiarazione di inefficacia giuridica della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (PG/1024349/15-12-2023), relativa all'esercizio della ricorrente sito in Napoli alla Via Alessandro Manzoni 153 n/o/p e per il conseguente divieto di prosecuzione della suddetta attività di vicinato alimentare; 5. ove e per quanto lesivo, il Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Napoli DCC 46/01; 6. ove e per quanto lesivo, qualsiasi provvedimento presupposto, consequenziale e connesso; ove e per quanto occorrente, per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. procedente - Ufficio SUAP Napoli nei confronti della nota inviata dai difensori della società ricorrente in data 20.01.2026.

Giustizia amministrativa202600719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: disposizione dirigenziale che ha dichiarato l'inefficacia della SCIA e vietato la prosecuzione dell'attività di vicinato alimentare per la produzione di cibi pronti, unitamente agli atti ispettivi e sanitari presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la disposizione dirigenziale n. 14 del 12 gennaio 2026 con cui il Comune di Napoli ha dichiarato l'inefficacia giuridica della SCIA relativa all'esercizio di vicinato alimentare e ha vietato la prosecuzione dell'attività di produzione di cibi pronti. Sono stati inoltre impugnati il verbale di ispezione del 9 ottobre 2025, recante la sospensione dell'attività di produzione di cibi pronti e di pasticceria, la nota dell'ASL del 14 novembre 2025 concernente il mancato rispetto dei requisiti del regolamento comunale di igiene e sanità, la comunicazione di avvio del procedimento, il regolamento comunale ove lesivo e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. La società ha altresì chiesto, ove occorrente, la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Ufficio SUAP sulla nota del 20 gennaio 2026. Dal testo emerge che tra le questioni dedotte vi è anche la compatibilità della disciplina regolamentare comunale con la normativa di matrice eurounitaria; il merito di tali questioni non è stato deciso in sede cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non favorevolmente apprezzabili le esigenze cautelari. Pur rilevando che le questioni dedotte, compresa quella relativa alla compatibilità della disciplina regolamentare comunale con la normativa eurounitaria, necessitano di adeguato approfondimento nella sede di merito, il Collegio ha escluso il periculum in mora. Il pregiudizio derivante dall'inibizione dell'attività di vicinato alimentare per la produzione di cibi pronti non è stato ritenuto grave e irreparabile: dagli atti risultava che gli acquisti di derrate destinati alla preparazione dei cibi risalivano, nella migliore delle ipotesi, agli inizi di gennaio 2026 e che le eventuali rimanenze, essendo altamente deperibili, non sarebbero comunque utilizzabili dopo la scadenza senza pericolo per la salute umana. Inoltre, gli atti impugnati non impediscono alla società di continuare l'attività di commercio al dettaglio di alimenti, bevande e prodotti di macelleria già esercitata nel locale sin dal giugno 2010 sulla base di diversi titoli abilitativi; tale possibilità rende ulteriormente evanescente il carattere irreparabile del pregiudizio. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    dichiarazione di inefficacia giuridica della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e conseguente divieto di prosecuzione dell'attività

    La disposizione dirigenziale impugnata è stata adottata richiamando l'art. 19 della legge n. 241/1990; l'ordinanza non ne interpreta in modo definitivo i presupposti, rinviando l'approfondimento delle questioni alla fase di merito.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    comunicazione di avvio del procedimento

    Le disposizioni sono richiamate in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento impugnata; l'ordinanza cautelare non formula una decisione definitiva sulla relativa legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati

    La valutazione cautelare è stata compiuta ai sensi dell'art. 55 c.p.a.; il rigetto deriva in particolare dall'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la necessità di approfondire nel merito le questioni di legittimità dell'atto, anche quando riguardino la compatibilità della disciplina comunale con la normativa eurounitaria, non comporta di per sé la concessione della sospensione: occorre comunque accertare la sussistenza del periculum in mora.
  • Non sussiste un pregiudizio grave e irreparabile quando l'atto amministrativo inibisce soltanto una specifica attività economica, lasciando integra la possibilità di esercitare nel medesimo locale altra attività commerciale già autorizzata.
  • La perdita o l'inutilizzabilità di derrate alimentari deperibili non integra, di per sé, un danno cautelarmente irreparabile quando, alla data della valutazione giudiziale, le merci risultino comunque prossime o successive alla naturale scadenza e non possano essere legalmente commercializzate per ragioni di tutela della salute.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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