Cassazione Penale, Ordinanza n. 01986/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Come conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per evasione ex art. 385 c.p. La censura si è incentrata su asserite violazioni di legge e vizi di motivazione, con specifico riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non denunciava un effettivo vizio logico della motivazione, ma mirava in sostanza a rimettere in discussione una valutazione di merito compiuta dal giudice di appello, insindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il delitto di evasione, oggetto della condanna confermata in appello.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la particolare tenuità del fatto; il suo mancato riconoscimento è stato oggetto di censura, ritenuta però attinente a una valutazione di merito non sindacabile in cassazione nel caso concreto.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende è dovuta solo se non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di legittimità in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la motivazione del giudice di merito non presenti un effettivo vizio logico o giuridico.
- La mancata concessione della particolare tenuità del fatto, quando dipenda da apprezzamenti fattuali e di merito, non è sindacabile in cassazione se il ricorso non individua uno specifico vizio della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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