Cassazione Penale, Sentenza n. 23594/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi a un attentato dinamitardo del 18/12/2015 alla Scuola di Polizia di Brescia (atto di terrorismo con ordigno esplosivo aggravato ex art. 280-bis, comma 4 c.p., e fabbricazione/porto di congegni micidiali ex art. 270-bis.1 c.p.). Il ricorrente ha contestato: (i) l'insufficienza dei gravi indizi e la motivazione illogica nella identificazione dell'autore, soprattutto con riferimento alla rivendicazione pubblicata 20 giorni dopo e al suo contenuto (riferimento a "8 kg di polvere" rispetto all'effettivo impiego di circa 500 g); (ii) la non affidabilità e possibili contaminazioni dell'accertamento genetico (diversi software statistici hanno prodotto valori di verosimiglianza divergenti); (iii) la mancanza di validità scientifica della consulenza linguistica e la sovrastima di elementi come il mancinismo e i contatti con ambienti anarchici; (iv) la mancata prova dei presupposti per l'aggravante di terrorismo ai sensi dell'art. 270-sexies c.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso (in parte ha dichiarato alcuni profili inammissibili) ritenendo infondati i motivi proposti. Ha confermato che in sede di incidente cautelare il livello probatorio richiesto è quello della "gravità indiziaria" (standard meno esigente rispetto al giudizio di merito) e che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato la convergenza di molteplici elementi indiziari (rivendicazione, analisi linguistica, risultati genetici non incompatibili, coincidenza di mancinismo, collegamenti con ambienti anarchici, precedenti elementi fattuali come il possesso di pentole a pressione) in modo sinottico e non atomistico. La Corte ha inoltre rilevato che le critiche difensive si limitavano a chiedere una diversa valutazione del merito e non hanno dimostrato vizi logico-giuridici nella motivazione del giudice del riesame; il secondo motivo relativo all'aggravante di terrorismo è stato ritenuto inammissibile in parte per difetto di specificazione e, in ogni caso, irrilevante rispetto alle esigenze cautelari illustrate dal giudice del riesame.
Norme richiamate
codice penale, art. 280-bis, comma 4
L'articolo configura il reato di atti di terrorismo/eversione con ordigno esplosivo; la sentenza ricorda che la finalità di terrorismo è elemento costitutivo del reato contestato e che la gravità e la pericolosità del fatto sono rilevanti ai fini cautelari
Norma relativa alla fabbricazione e porto di congegni micidiali; posta a base di uno dei capi di imputazione valutati ai fini della misura cautelare
codice penale, art. 270-sexies
Norma che disciplina l'aggravante per finalità di terrorismo; la Corte osserva che tale elemento è stato adeguatamente trattato dal giudice del riesame in relazione al capo relativo all'atto di terrorismo
codice di procedura penale, art. 273
Richiamato nel dibattito difensivo sulla normativa cautelare; la Corte precisa che in sede cautelare rilevano i soli commi richiamati dalla disciplina (gravità indiziaria) e non l'ulteriore standard di precisione e concordanza previsto dall'art. 192, comma 2 per il giudizio di merito
codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Norma sul giudizio di merito che richiede precisione e concordanza degli indizi; la Corte sottolinea la distinzione tra questo standard e quello, meno rigoroso, applicabile in sede cautelare
Massime di principio
- In sede cautelare (incidente cautelare/giudizio del riesame) il livello probatorio richiesto è quello della 'gravità indiziaria', ossia una qualificata probabilità della responsabilità, non la prova oltre ogni ragionevole dubbio richiesta nel merito.
- La valutazione cautelare è legittima se fondata su una valutazione sinottica e convergente di molteplici elementi indiziari; singoli elementi deboli possono assumere rilievo se integrati da altri dati coerenti tra loro.
- Le censure difensive che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio (rivalutazione del merito) sono inammissibili in Cassazione se non evidenziano vizî logico-giuridici nella motivazione del giudice del riesame.
- Prove tecniche (perizie genetiche, linguistiche, informatiche) possono avere valore indiziario anche se non univoche, purché il giudice motivi adeguatamente sulla loro affidabilità, sulle criticità e sulla loro collocazione nel quadro probatorio complessivo.
- Discrepanze formali in documenti (es. valori numerici in una rivendicazione) non cancellano automaticamente il valore probatorio della rivendicazione se la valutazione logica consente plausibili spiegazioni e la rivendicazione contiene elementi specifici utili all'identificazione.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare è utile non solo attaccare singoli elementi probatori, ma dimostrare l'assenza di convergenza e l'esistenza di spiegazioni alternative coerenti per l'insieme degli indizi.
- Le accuse relative alla qualificazione del fatto (es. finalità di terrorismo) devono essere articolate con precisione rispetto all'incidenza sull'an e sul quomodo della misura cautelare per risultare ammissibili e rilevanti in sede di impugnazione cautelare.
- Il giudice del riesame ha il compito di verificare la prognosi di pericolosità e la probabilità di responsabilità; le decisioni saranno valutate in Cassazione solo per adeguatezza motivazionale e conformità ai canoni logici e giuridici, non per una nuova valutazione fattuale.
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