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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13600/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la costruzione di una stalla con annessi. L'appaltatore otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di un corrispettivo residuo; il committente proponeva opposizione e il Tribunale revocava il decreto solo in parte, condannandolo a una somma inferiore. In appello, il committente impugnava la decisione e la società appaltatrice proponeva appello incidentale. La Corte d'appello rigettava integralmente entrambi gli appelli. La sentenza riteneva che le opere extra-capitolato e/o varianti fossero state effettivamente eseguite, ma negava il relativo compenso richiamando la clausola contrattuale che imponeva l'autorizzazione preventiva e scritta del committente per ogni variazione; inoltre escludeva che una lettera del direttore dei lavori potesse vincolare il committente. Quanto agli interessi ex d.lgs. 231/2002, la Corte d'appello osservava che la società li aveva solo richiesti nel titolo e nelle conclusioni, senza però argomentare le ragioni di censura contro la decisione di primo grado che li aveva negati. In cassazione la società appaltatrice deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1655 c.c., sostenendo che le opere extra-contratto integravano un nuovo accordo di appalto non soggetto a forma scritta, e denunciava altresì omessa considerazione di un fatto decisivo e motivazione apparente; con il secondo motivo lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda di interessi ex d.lgs. 231/2002, prospettando violazione dell'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto meramente apparente la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui aveva escluso il compenso per i lavori extra-contratto, poiché la Corte territoriale aveva accomunato senza distinzione "opere extra-capitolato" e "varianti", senza verificare se il corrispettivo quantificato dal consulente si riferisse a mere varianti interne al contratto, soggette alla clausola di forma scritta, oppure a opere ulteriori rispetto a quelle pattuite, che potevano essere convenute anche oralmente o per fatti concludenti ai sensi dell'art. 1655 c.c. La Cassazione ha invece escluso il vizio di omessa pronuncia sugli interessi ex d.lgs. 231/2002, perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la censura e l'aveva ritenuta inammissibile per difetto della parte argomentativa richiesta dall'art. 342 c.p.c. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al solo primo motivo e rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1655 c.c.

    Il contratto di appalto non richiede, di regola, la forma scritta; la pattuizione per opere ulteriori rispetto a quelle originariamente commissionate può risultare anche da accordo orale o da fatti concludenti. La clausola scritta può riguardare le sole varianti alle opere già contrattualizzate.

  • art. 7 del contratto di appalto

    "qualunque variazione, necessaria o meno, anche qualora comporti miglioramenti qualitativi, deve essere autorizzata preventivamente e per iscritto dal committente"

    La clausola era rilevante solo per le varianti alle opere previste nel contratto, non per opere ulteriori o extra-contratto, ma la Corte d'appello non ha adeguatamente distinto tra le due ipotesi.

  • art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si risolva in motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché consentiva di individuare chiaramente le censure proposte.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'omessa pronuncia perché la Corte d'appello aveva comunque statuito sulla doglianza relativa agli interessi.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere, oltre alla parte volitiva, anche la parte argomentativa, cioè le ragioni di critica alla decisione impugnata; in mancanza, la censura è inidonea a investire il capo della sentenza.

  • d.lgs. 231/2002

    La domanda di interessi di mora ex disciplina sui ritardi di pagamento è stata ritenuta non utilmente coltivata in appello per difetto di specifiche ragioni di impugnazione.

Massime di principio

  • Nei rapporti di appalto occorre distinguere con precisione tra varianti dell'opera già commissionata e opere ulteriori rispetto al contratto: solo le prime possono essere assoggettate a clausole che impongano l'autorizzazione scritta preventiva, mentre le seconde possono essere pattuite anche senza forma scritta quando non sia prevista ad substantiam.
  • Una sentenza che liquidi o neghi il compenso per lavori eseguiti in più deve accertare in modo chiaro se il corrispettivo richiesto riguardi varianti contrattuali oppure prestazioni extra-contratto; in difetto, la motivazione è apparente.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la decisione usa formule generiche o sovrappone categorie giuridiche diverse senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • L'appello deve contenere una critica argomentata alla decisione di primo grado; la mera riproposizione della domanda o del capo richiesto non basta a devolvere utilmente la questione al giudice del gravame.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello esamini il punto controverso e lo dichiari inammissibile o infondato per carenza dei requisiti dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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