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Sentenza

Sentenza del 16/04/2021 n. 1980 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Assegno divorzile - Pagamento della sola quota destinata al mantenimento dei figli - Mancato versamento della quota destinata al coniuge - Accertamento per omessa dichiarazione dei redditi - Illegittimità.(prima massima). Irpef - Assegno mantenimento - Contributi per ilmantenimento dei figli - Oneri deducibili - Non sono soggetti a tassazione.(seconda massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Imposizione fiscale per omessa presentazione della dichiarazione 2013 e tassazione di un importo di Euro 14.259,00 indicato dal coniuge erogante come "assegno al coniuge". La ricorrente contestava che la somma non era stata effettivamente percepita quale assegno a favore della stessa ma in massima parte era destinata al mantenimento dei figli (somma di Euro 12.900,00) e che, comunque, la quota eventualmente spettante alla moglie sarebbe stata inferiore e non tassabile. Inoltre il coniuge erogante risultava giudizialmente inadempiente per obblighi di mantenimento (sentenza penale art. 570 c.p.).

La decisione

L'appello della contribuente è stato accolto. La Commissione ha ritenuto illegittimo l'accertamento notificato alla ricorrente perché l'importo su cui l'Ufficio ha basato la tassazione doveva essere prioritariamente imputato al mantenimento dei figli (natura alimentare, non tassabile) e solo la quota spettante al coniuge, se realmente percepita, sarebbe stata soggetta a tassazione. Considerata la consistenza dell'importo, la quota imputabile alla moglie non risultava tassabile. L'avviso d'accertamento è stato annullato e l'Ufficio condannato al pagamento delle spese di lite (Euro 1.000,00).

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/1986 - TUIR, art. 50, comma 1, lett. i)

    L'assegno di mantenimento erogato al coniuge è qualificato come "reddito assimilato a lavoro dipendente" per il percettore e quindi normalmente imponibile se effettivamente percepito.

  • d.P.R. 917/1986 - TUIR, art. 10, comma 1, lett. c)

    L'importo corrisposto a titolo di assegno di mantenimento al coniuge costituisce onere deducibile in capo al soggetto che lo versa.

  • TUIR, art. 13

    Nel contesto la Commissione richiama la norma in relazione alla non imponibilità di importi inferiori al minimo personale (no-tax area), ritenendo che la quota eventualmente spettante alla moglie sarebbe stata non tassabile.

  • Codice Penale, art. 570

    Richiamata per indicare la sussistenza di una condanna per omesso versamento dei mezzi di sussistenza da parte del coniuge erogante; tale circostanza non giustifica però la tassazione in capo alla percettrice se le somme non sono state effettivamente destinate a lei.

  • d.lgs. 546/1992, art. 15, comma 2 (modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) d.lgs. 156/2015)

    Norma richiamata in tema di regolazione delle spese processuali: le spese possono essere compensate solo per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni debitamente motivate; qui non ricorrono tali ragioni, quindi applicazione del principio di soccombenza.

  • Giurisprudenza: Cass. nn. 13609/2016; 25166/2017

    Richiamate per distinguere la natura alimentare degli assegni per i figli (sempre alimentari) rispetto all'assegno al coniuge, la cui fonte è il vincolo coniugale e non necessariamente lo stato di bisogno.

Massime di principio

  • La semplice indicazione, nella dichiarazione del soggetto erogante, di somme corrisposte "a titolo di assegno al coniuge" non legittima automaticamente la tassazione in capo al percettore: occorre verificare l'effettiva percezione e la destinazione delle somme.
  • Le somme destinate al mantenimento dei figli hanno natura alimentare e non sono soggette a tassazione in capo al percettore né sono deducibili in capo al soggetto che le versa.
  • In caso di pagamenti parziali e/o generici, l'attribuzione delle somme va effettuata rispettando la priorità alimentare: i crediti per il mantenimento dei figli devono essere soddisfatti prima di quelli spettanti all'ex coniuge.
  • L'assegno erogato all'ex coniuge è, se effettivamente percepito, reddito assimilato (art. 50 TUIR) e va dichiarato; il soggetto che lo versa può dedurlo (art. 10 TUIR). Tuttavia il fisco non può limitarsi al dato formale della dichiarazione del contribuente che versa senza accertare la reale destinazione e percezione.
  • Se il contribuente che versa deduce l'assegno e vi è contestazione sulla reale corresponsione, l'Agenzia deve accertare la prova del pagamento e della natura della somma prima di tassare il presunto percettore.
  • In giudizio è importante produrre la documentazione giudiziale (sentenze civili che stabiliscono gli importi e la loro ripartizione, eventuali sentenze penali o atti che dimostrino l'inadempimento) per dimostrare la destinazione delle somme.
  • Sulle spese processuali, la compensazione è eccezionale: in assenza di soccombenza reciproca o gravi ragioni la parte soccombente è condannata alle spese.

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