Sentenza del 16/04/2021 n. 508 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sul reddito - verifica - accertamento sintetico - assenza della contabilità - presunzioni semplici - si applicano. Contabilità - furto - dovere del contribuente di ricostruire i fatti di gestione - sussiste - mancata ricostruzione - utilizzo di presunzioni semplici dell'Ufficio - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento sintetico per imposte sul reddito fondato sull'assenza delle scritture contabili. Il contribuente aveva denunciato tempestivamente il furto delle scritture contabili prima dell'inizio della verifica; tuttavia non ha ricostruito adeguatamente la contabilità attraverso il professionista e i clienti. L'Ufficio ha adottato presunzioni semplici per determinare il reddito imponibile.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittimo l'accertamento dell'Ufficio. Non era necessario redigere un processo verbale di constatazione perché la verifica non si è svolta nei locali aziendali. La mera affermazione di sproporzione o irragionevolezza da parte del contribuente non è sufficiente a contrastare l'accertamento sintetico. In caso di furto delle scritture contabili l'onere di ricostruzione grava sul contribuente; non avendola effettuata, l'Ufficio poteva ricorrere a presunzioni semplici per determinare il reddito.
Norme richiamate
Normativa e prassi sull'accertamento sintetico/induttivo
L'accertamento sintetico può fondarsi su presunzioni semplici quando le scritture contabili obbligatorie non sono disponibili o non attendibili; l'Ufficio è legittimato a determinare il reddito in via induttiva se il contribuente non ricostruisce la contabilità.
Regole processuali e documentali relative al verbale di constatazione
Il processo verbale di constatazione non è obbligatorio quando la verifica non si svolge presso i locali del contribuente; l'assenza del verbale non inficia di per sé la legittimità dell'accertamento.
Principi sulla prova e sulle presunzioni semplici
Le presunzioni semplici utilizzate dall'Amministrazione sono ammissibili se sorrette da elementi logici e non controverti da adeguata prova documentale fornita dal contribuente; il contribuente ha l'onere di offrire elementi concreti che smentiscano le presunzioni.
Massime di principio
- Se le scritture contabili vengono sottratte (furto) o distrutte, il contribuente ha l'obbligo di ricostruirle con tempestività attraverso il proprio professionista, contatti con clienti e altre fonti documentali; la segnalazione del furto non esonera dall'onere probatorio.
- In assenza di contabilità disponibile e di una ricostruzione credibile ad opera del contribuente, l'Amministrazione può legittimamente procedere ad accertamento induttivo basato su presunzioni semplici.
- La semplice affermazione di irragionevolezza o sproporzione dei redditi attribuiti dall'Ufficio non è sufficiente: il contribuente deve fornire elementi probatori concreti e coerenti per disinnescare le presunzioni dell'Ufficio.
- Il verbale di constatazione non è sempre indispensabile: la sua mancata redazione quando la verifica non è effettuata nei locali aziendali non invalida automaticamente l'accertamento.
- È opportuno conservare copie, invii telematici, estratti conto e ogni documento remoto o testimoniabile che possa consentire la ricostruzione dei fatti economici in caso di perdita o furto della contabilità cartacea.
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