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Sentenza

Sentenza del 16/04/2021 n. 500 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - benefici cd. "prima casa" - immobile di lusso - superficie utile superiore a 240 mq - è tale. Immobile di lusso - stato di abbandono - acquisto - benefici cd. "prima casa" - vanno riconosciuti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia relativa al riconoscimento dei benefici "prima casa" per un immobile ritenuto di lusso perché con superficie utile superiore a 240 m²; verifica della corretta modalità di calcolo della superficie rilevante (superficie utile ai sensi del D.M. 2/8/1969 vs superficie catastale ai sensi del D.P.R. 138/1998) e valutazione dell'effetto dello stato di abbandono/assenza di condizioni di abitabilità sulla qualificazione di "immobile di lusso".

La decisione

Il giudice ha stabilito che, ai fini dell'accertamento della natura "di lusso" e quindi della esclusione o riconoscimento dei benefici "prima casa", va considerata la superficie utile calcolata secondo le indicazioni del D.M. 2 agosto 1969 e non la superficie catastale determinata secondo il D.P.R. 138/1998. Pertanto la soglia di 240 m² va verificata escludendo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina. Inoltre, un immobile privo delle necessarie condizioni di abitabilità e non conforme alle norme urbanistico‑sanitarie (nel caso di specie un immobile in stato di abbandono) non può essere considerato "di lusso": di conseguenza sono stati riconosciuti i benefici "prima casa" all'acquirente.

Norme richiamate

  • D.M. 2 agosto 1969

    La "superficie utile" rilevante per valutare la soglia dei 240 m² deve essere calcolata secondo le indicazioni del D.M. 2/8/1969; in particolare si escludono balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto.

  • D.P.R. 138/1998

    La superficie catastale determinata secondo il D.P.R. 138/1998 non è rilevante ai fini dell'accertamento della natura "di lusso" per l'applicazione dei benefici "prima casa".

Massime di principio

  • Per stabilire se un immobile supera la soglia dei 240 m² utile ai fini della qualificazione come "di lusso", va adottata la superficie utile calcolata secondo il D.M. 2/8/1969 e non la superficie catastale del DPR 138/1998.
  • Nella misura della superficie utile vanno escluse le pertinenze non abitative (balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale, posti auto).
  • Lo stato di fatto e la conformità urbanistico‑sanitaria dell'immobile sono rilevanti: un immobile privo di condizioni di abitabilità o in stato di abbandono non può essere qualificato come "di lusso" solo sulla base della sua estensione.
  • L'onere probatorio circa la sussistenza delle condizioni che configurano un immobile di lusso grava sull'amministrazione accertatrice: deve dimostrare la corretta modalità di calcolo della superficie e la presenza delle caratteristiche richieste.
  • In casi simili conviene valutare la superficie calcolata secondo il DM 1969, verificare la presenza/assenza di condizioni di abitabilità e raccogliere documentazione tecnica (perizie, certificazioni urbanistiche/igienico‑sanitarie) per sostenere la qualificazione o la sua esclusione.

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