Sentenza del 16/04/2021 n. 1969 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta d'atto - Efficacia indipendente dalla mera volontà dell'acquirente - Mancata disponibilità finanziaria - Impedimento oggettivo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'acquirente aveva contestato l'applicabilità/effetto immediato della registrazione e dell'imposta sull'atto (sentenza che dispone l'esecuzione in forma specifica del preliminare), sostenendo che la mancata disponibilità finanziaria avrebbe impedito l'effetto traslativo e quindi la rilevanza ai fini dell'imposta d'atto
La decisione
il giudice ha rigettato la contestazione: ha affermato che l'imposta di registro è un'imposta d'atto la cui liquidazione è indipendente dalla volontà del compratore; la sentenza di esecuzione in forma specifica è atto soggetto a registrazione e la sua efficacia non può dipendere dalla mera volontà dell'acquirente. La mancanza di mezzi finanziari non costituisce un impedimento oggettivo all'effetto traslativo dell'atto ai fini della registrazione e dell'imposta
Norme richiamate
d.P.R. 131/86
l'art. 27 è stato inteso nel senso che la rilevanza fiscale e la liquidazione dell'imposta di registro sull'atto (qui la sentenza che ordina la trascrizione/traslazione) non possono essere subordinate alla mera volontà o alla capacità finanziaria del destinatario; l'atto produce effetti ai fini fiscali indipendentemente dall'impossibilità economica del privato
Massime di principio
- L'imposta di registro sugli atti è dovuta quando l'atto è formalmente soggetto a registrazione; la verifica della sussistenza dell'imposta non può essere rimessa alla volontà o alla disponibilità finanziaria dell'acquirente.
- Una sentenza che ordina l'esecuzione in forma specifica di un preliminare di compravendita costituisce un atto soggetto a registrazione con efficacia autonoma rispetto alla volontà del compratore.
- La mera incapacità finanziaria del compratore non costituisce, di per sé, un impedimento oggettivo all'effetto traslativo dell'atto ai fini della registrazione e della relativa imposizione fiscale.
- Eventuali eccezioni richiedono prova di un reale e giuridicamente rilevante impedimento oggettivo (es. interdizione legale, ordine giudiziario di divieto, impossibilità sopravvenuta per cause non attribuibili alla volontà delle parti), non la sola mancanza di risorse.
- Per tutelarsi in casi analoghi, il privato dovrebbe prevedere garanzie contrattuali (depositi, fideiussioni, clausole risolutive) o chiedere misure cautelari per sospendere effetti fiscali o iscrizioni finché non sia chiarita la concreta possibilità di trasferimento.
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