Sentenza del 16/04/2021 n. 506 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accise - gasolio - furto - causa di abbuono - non è tale - debenza del tributo da parte del soggetto derubato - sussiste. Accise - abbuono - condizione - distruzione del prodotto - è tale - onere della prova - spetta a contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha chiesto l'abbuono (cancellazione) dell'accisa sul gasolio sottratto in un furto, sostenendo che il prodotto non poteva più essere immesso nel consumo. L'Amministrazione ha rifiutato l'abbuono e ha preteso il pagamento dell'imposta.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il furto del prodotto, anche se il soggetto passivo non è stato coinvolto o la sua struttura non ha partecipato, non costituisce di per sé causa di abbuono dell'accisa. L'abbuono è ammesso solo quando sussiste la distruzione o la dispersione del prodotto tale da impedirne l'immissione nel consumo; tale circostanza deve essere provata dal contribuente. Ne consegue che la debito dell'imposta permane e l'Erario è stato confermato nel suo diritto a esigere l'accisa.
Norme richiamate
normativa sulle accise e sul regime di sospensione
La giurisprudenza interpreta le norme sulle accise nel senso che l'abbuono dell'imposta è consentito solo se il prodotto è effettivamente distrutto o disperso e quindi impossibilitato a entrare nel consumo. La sottrazione (furto) non impedisce, di per sé, l'ingresso del prodotto nel circuito commerciale e quindi non determina l'estinzione dell'obbligazione tributaria.
principio dell'onere della prova
Spetta al contribuente che invoca l'abbuono dimostrare la distruzione o dispersione del prodotto; senza tale prova l'accisa rimane dovuta.
Massime di principio
- Il furto del prodotto lasciato in regime di sospensione non costituisce automaticamente causa di abbuono dell'accisa; la sottrazione non impedisce di per sé l'immissione nel consumo.
- L'abbuono dell'accisa è ammesso solo quando è provata la distruzione o la dispersione del prodotto che renda impossibile la sua immissione nel consumo.
- L'onere della prova circa la distruzione/dispersione grava sul contribuente: occorrono documenti e riscontri concreti (es. verbali, perizie, constatazioni tecniche) a supporto della richiesta di abbuono.
- La mancata partecipazione o l'estraneità del personale del contribuente al furto non esime automaticamente dall'obbligo tributario.
- In casi analoghi è prudente mantenere adeguata documentazione di custodia, inventari, denunce alle autorità e perizie tecniche per poter eventualmente dimostrare l'impossibilità materiale dell'immissione nel consumo.
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