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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18216/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sordo impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessagli con la sentenza della Corte d'appello di Trieste (24/9/2013, irrevocabile 24/6/2014). I motivi principali sono: (1) mancata valutazione d'ufficio della possibile continuazione tra i reati (truffa vs associazione per delinquere); (2) violazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione e mancata valutazione della personalità e percorso rieducativo, con conseguente revoca automatica contraria alla Costituzione; (3) errata applicazione dell'art. 168 cod. pen. (si sostiene che dovesse applicarsi il comma 2 e non il comma 1, perché il fatto asseritamente contestato sarebbe stato commesso antecedentemente alla irrevocabilità della prima sentenza); (4) vizio di competenza funzionale in favore del Tribunale di Gorizia e nullità dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo di incompetenza funzionale, confermando che il giudice dell'esecuzione competente è quello che ha emesso l'ultima sentenza irrevocabile (Corte d'appello di Roma). Ha altresì escluso che il giudice dell'esecuzione debba applicare d'ufficio la disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., rilevando che la difesa non aveva richiesto tale applicazione e non aveva allegato elementi probatori per provarla. Quanto all'art. 168 cod. pen., la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del comma primo, n. 1 (revoca obbligatoria): il reato per cui è intervenuta la seconda condanna (associazione ex art. 416) è stato consumato dal 2015 al novembre 2016, quindi dopo l'irrevocabilità della sentenza del 2014, e la cumulazione delle pene ha superato i limiti previsti; la revoca era dunque obbligatoria e non soggetta a valutazione discrezionale. Il ricorrente è inoltre stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Disciplina le ipotesi di revoca della sospensione condizionale: comma 1 (revoca obbligatoria) comprende il caso in cui il beneficiario commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole con irrogazione di pena detentiva oppure riporti un'altra condanna per delitto anteriormente commesso che cumulata ecceda i limiti dell'art.163; comma 2 prevede la revoca discrezionale se la cumulazione non supera i limiti; comma 3 riguarda la revoca per illegittimità genetica. Nel caso concreto è stato applicato il comma 1: la revoca è obbligatoria se il nuovo delitto della stessa indole è commesso nel quinquennio e determina pena detentiva, prendendo a riferimento il momento della commissione del reato e non il passaggio in giudicato.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Riguarda l'istituto della continuazione e la relativa richiesta al giudice dell'esecuzione; secondo la Corte non può essere applicato d'ufficio: il condannato o il pubblico ministero devono chiedere l'applicazione della disciplina del reato continuato e allegare i relativi elementi.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità per la Procura generale di chiedere la revoca della sospensione condizionale; nella vicenda la Procura generale ha proposto istanza ai sensi di tale norma.

  • art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il criterio di competenza funzionale nel procedimento esecutivo: quando vi siano più provvedimenti esecutivi nei confronti di uno stesso soggetto, il giudice competente è quello che ha emesso l'ultima sentenza divenuta irrevocabile; da ciò deriva la correttezza della competenza della Corte d'appello di Roma.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti per la sospensione condizionale della pena (massimali che, se superati dalla cumulazione, comportano la revoca obbligatoria prevista dall'art.168, comma 1, n.2).

  • art. 671 cod. proc. pen. (riferimento processuale)

    Richiamato con riguardo all'onere della difesa di proporre l'applicazione della continuazione; la Corte ha sottolineato l'assenza di richiesta e di allegazioni probatorie specifiche a sostegno della tesi difensiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali nei ricorsi; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e l'ammenda da versare alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art.168 va distinta: il comma 1 e il comma 3 determinano revoca 'obbligatoria' senza margini di discrezionalità del giudice dell'esecuzione; il comma 2 permette invece una valutazione discrezionale sulla base dell'indole e della gravità del reato.
  • Per l'applicazione della disciplina della continuazione (art.671 c.p.p.) è necessario che la parte interessata la richieda e produca elementi specifici: il giudice dell'esecuzione non ha il potere/dovere di applicarla d'ufficio senza domanda e allegazioni.
  • In caso di più sentenze esecutive nei confronti dello stesso soggetto, la competenza funzionale spetta al giudice che ha emesso l'ultima sentenza irrevocabile; tale criterio cronologico è determinante anche per decisioni sulla revoca del beneficio.
  • Nel valutare la revoca basata su una nuova condanna, il momento rilevante per le ipotesi di revoca obbligatoria è la data di commissione del nuovo reato (se rientra nel periodo di osservazione), non il passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta.
  • Chi contesta l'applicabilità di un istituto (es. continuazione) deve allegare e documentare in modo chiaro gli elementi fattuali a supporto; mere asserzioni generiche sono insufficienti e rendono il motivo inammissibile.
  • La scelta tra revoca obbligatoria e discrezionale incide sulla possibile valutazione della personalità e del percorso rieducativo: tali valutazioni sono rilevanti solo nella sede di esercizio della discrezionalità (art.168, comma 2), non quando la legge prevede la revoca automatica.

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