Cassazione Civile, Ordinanza n. 04477/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento Ici relativo all'annualità 2009, emesso per aree fabbricabili. Il giudice tributario di appello aveva riformato la decisione di primo grado e annullato l'atto, ritenendo che la stima comunale del valore venale del terreno non fosse attendibile perché riferita a terreni già assistiti da approvazione dei piani attuativi, mentre il terreno oggetto di causa, per il 2009, non era concretamente edificabile per mancata approvazione di tali piani. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per carenza di motivazione nella parte in cui aveva preferito la perizia di parte rispetto alle valutazioni dell'ente; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la perizia di parte avrebbe assunto un prezzo medio di mercato di 32 euro/mq, mentre un atto di compravendita prodotto dal Comune riportava un prezzo di 78,40 euro/mq. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e, per quanto al primo, anche infondato. Ha escluso che la censura sulla preferenza accordata alla consulenza di parte potesse tradursi in un sindacato di merito sulla valutazione delle prove, riservata al giudice di appello. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente, perché dava conto in modo chiaro e logico delle ragioni della scelta estimativa, valorizzando la mancata approvazione dei piani attuativi e la conseguente minore potenzialità edificatoria del terreno. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorso non spiegava la decisività dell'atto di compravendita richiamato, né si confrontava con la ratio decidendi della sentenza, fondata sulla non comparabilità dei terreni posti a base della stima comunale, siccome già dotati di piani attuativi approvati. Il ricorso è stato quindi rigettato; il Comune è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per carenza di motivazione non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; è ammissibile solo se la motivazione manchi realmente o sia solo apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non alla rivalutazione delle prove o alla diversa lettura degli elementi istruttori.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione è apparente solo se non consente il controllo logico e giuridico del percorso decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale.
La valutazione del materiale probatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e in cassazione è censurabile soltanto per vizi motivazionali nei limiti consentiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di vizio motivazionale in una richiesta di nuovo esame del merito o di rivalutazione delle prove.
- La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non renda percepibile la ratio decidendi e impedisca il controllo sulla logicità della decisione.
- Nel processo tributario la stima del valore imponibile di un bene è un apprezzamento estimativo rimesso al giudice di merito, censurabile in cassazione soltanto nei rigorosi limiti del vizio motivazionale.
- Per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare un fatto storico specifico, discusso tra le parti, e spiegare perché, se esaminato, avrebbe con certezza condotto a un esito diverso; non basta contrapporre una diversa lettura delle prove.
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di elementi e spiega la non comparabilità dei dati utilizzati dall'ente impositore, il ricorso che ignori tale ratio è inammissibile.
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