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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43347/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lioce era stato ritenuto responsabile, in sede di appello, del reato di tentata truffa per aver falsamente attestato di essere stato investito dal veicolo condotto da Bisceglie e per aver instaurato un processo civile temerario volto a ottenere un indebito profitto. Il ricorso denunciava, tra l'altro, che la sentenza del Giudice di Pace favorevole non aveva accertato la falsità del fatto storico ma aveva censurato incongruenze; che la sentenza era priva dell'attestazione di passaggio in giudicato e poteva al più essere valutata come documento; che erano presenti certificazioni mediche e contraddizioni testimoniali; e che la Corte d'appello aveva violato l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, trattando come prova granitica una sentenza non definitiva e traendo elementi probatori non adeguatamente contestati in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con la motivazione che la condotta contestata non integra il reato di truffa quando l'errore è indotto in un giudice nell'ambito di un processo civile o amministrativo, in quanto manca l'elemento costituito da un atto di disposizione patrimoniale da parte della vittima: il provvedimento giudiziale non equivale a un libero atto di gestione di interessi altrui ma è espressione del potere giurisdizionale. Per questo motivo la sentenza è stata annullata perche il fatto non sussiste e sono state revocate le statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La norma disciplina l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in determinate ipotesi quando la sentenza di appello si fonda su dichiarazioni emerse in dibattimento; nel caso il difensore aveva invocato la violazione di tale obbligo nei confronti di Lioce, ma la Cassazione ha risolto la controversia sul piano della riconducibilita della condotta al reato di truffa, ritenendo il fatto non sussistente.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Una sentenza priva dell'attestazione di passaggio in giudicato non può essere considerata giudicato definitivo e deve, al più, essere valutata come documento; pertanto non può costituire prova assoluta a fondamento di responsabilita penale senza adeguata verifica istruttoria.

  • art. 374 cod. pen.

    La riserva prevista da questa norma non trasforma automaticamente in reato una condotta consistente nell'indurre in errore l'autorita giudiziaria, essendo la norma riferita ai casi in cui il fatto sia specificamente previsto dalla legge nei suoi elementi caratteristici; la Corte ha ritenuto che la fattispecie di truffa non possa essere estesa a decisioni giudiziali ottenute con false dichiarazioni.

Massime di principio

  • La condotta consistente nell'indurre in errore un giudice in un processo civile o amministrativo, anche se finalizzata a ottenere un vantaggio patrimoniale, difficilmente integra il reato di truffa perché manca l'elemento dell'atto di disposizione patrimoniale da parte di una vittima privata: il provvedimento giudiziale è espressione del potere giurisdizionale.
  • Una sentenza di primo grado priva di attestazione di passaggio in giudicato non può essere automaticamente considerata prova definitiva; va valutata come documento e, se determinante per la decisione penale, può richiedere la rinnovazione dell'istruttoria o ulteriori accertamenti.
  • Se in appello si fondano valutazioni probatorie su dichiarazioni o su sentenze non definitive, deve essere rispettato l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria quando previsto dall'art. 603 c.p.p.; la mancata osservanza può comportare censura, salvo che la vicenda non sia risolta sul piano dell'insussistenza materiale del fatto.
  • Per configurare reati diversi quali falso, calunnia o simulazione di reato, occorre verificare elementi diversi e specifici rispetto alla truffa; quindi, in situazioni analoghe, valutare se sussistono i presupposti per questi altri reati anziché estendere la fattispecie della truffa.
  • In giudizi penali che si fondano su provvedimenti civili, è prudente per la difesa segnalare l'eventuale mancata definitività delle sentenze civili e produrre documentazione medica e altri elementi probatori che possano smentire l'asserita falsità dell'evento.

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