Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18579/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava, con ricorso straordinario ex art.625-bis c.p.p., la sentenza della Corte di cassazione del 31/05/2023 che aveva respinto il suo ricorso per cassazione. La doglianza principale era che, in sede di rinvio dopo annullamento, la Corte di appello di Napoli avrebbe rideterminato il trattamento sanzionatorio applicando una cornice edittale diversa/più favorevole temporalmente ma partendo da una pena base superiore al "nuovo" minimo, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius rispetto alla statuizione del giudice di primo grado che aveva fissato il minimo edittale (perché il primo giudice aveva motivato la scelta del minimo per l'assenza di particolare gravità). In sostanza il ricorrente sosteneva che il giudice del rinvio non avrebbe potuto discostarsi in peius dalla valutazione di merito già operata dal primo giudice. Inoltre era censurata la mancata considerazione delle attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul carattere eccezionale del rimedio ex art.625-bis c.p.p., precisando che esso è ammissibile solo per errori di fatto consistenti in omessa considerazione di doglianze o in errore di percezione degli atti del giudizio di legittimità, e non per ricadute valutative sui fatti o sulla prova. La Corte ha altresì ritenuto che non sussisteva violazione del divieto di reformatio in peius: la Corte di appello, nella determinazione del periodo di partecipazione (cessazione alla data dell'arresto di Michele Zagaria, 7/12/2011), ha applicato la cornice edittale più favorevole (legge n.125/2008), calcolando una pena finale comunque inferiore a quella del primo giudice e della precedente sentenza di appello annullata. Solo quando il primo giudice abbia applicato il minimo della pena con motivazione congrua e non manifestamente illogica circa l'assenza di particolare gravità, il giudice del rinvio non può discostarsi significativamente; tale condizione non era ricorrente nel caso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso straordinario per cassazione quale rimedio eccezionale; la Corte interpreta la norma in senso restrittivo: il ricorso è ammissibile solo per errori di fatto consistenti in omissioni o errori di percezione degli atti, non per valutazioni di merito, questioni di diritto o travisamento delle risultanze.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che sanziona l'associazione di tipo mafioso; la sentenza esamina in particolare il quarto comma (circostanze aggravanti) e la rilevanza della perimetrazione temporale della condotta ai fini del regime edittale applicabile.

  • Legge n.125/2008

    Considerata la cornice edittale più favorevole in rapporto alla perimetrazione temporale della partecipazione criminale; l'applicazione della legge più favorevole è elemento legittimo che può portare a una rideterminazione della pena nel giudizio di rinvio.

  • Legge n.69/2019

    Richiamata in relazione al quadro normativo delle soglie edittali e alla determinazione del "nuovo" minimo; la scelta della cornice edittale dipende dalla perimetrazione temporale della condotta del reo.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (es. sent. n.16103/2002, Basile)

    Richiamata per precisare i limiti della rimessione in termini del giudicato e la nozione di "errore di fatto" ai fini dell'art.625-bis: la giurisprudenza limita il ricorso straordinario ai casi di omessa considerazione o di errore percettivo degli atti, escludendo da questa categoria gli errori di valutazione delle prove o di diritto.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art.625-bis c.p.p. è rimedio eccezionale: ammissibile solo per errori di fatto riconoscibili come omissioni o errori di percezione degli atti, non per dissensi sulla valutazione delle prove o su questioni di diritto.
  • La rideterminazione della pena in sede di rinvio è lecita se la Corte applica una cornice edittale più favorevole in base alla corretta perimetrazione temporale della condotta e la pena finale risulta comunque inferiore rispetto alle precedenti decisioni; ciò non costituisce automaticamente reformatio in peius.
  • Il divieto di reformatio in peius può essere violato se il primo giudice ha esplicitamente applicato il minimo edittale motivando congruamente l'assenza di particolare gravità: in tal caso il giudice del rinvio non può discostarsi significativamente dalla valutazione di merito del primo grado.
  • Le contestazioni che sollecitano una diversa valutazione del merito (gravità della condotta, riconoscimento di attenuanti) non sono idonee a fondare il ricorso straordinario e debbono essere proposte con gli strumenti ordinari di impugnazione o con altri rimedi previsti.
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.