Cassazione Civile, Ordinanza n. 18509/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Il creditore aveva domandato l'ammissione tardiva al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa per euro 82.116,65, qualificati come contributo per l'assegnazione di un alloggio. La domanda era stata respinta dal commissario liquidatore e l'opposizione allo stato passivo era stata a sua volta rigettata dal Tribunale. Il ricorrente ha censurato il decreto del Tribunale deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 101 l. fall. richiamato dall'art. 209 l. fall., sostenendo che il giudice avesse applicato in modo errato la disciplina delle domande tardive nella liquidazione coatta amministrativa; dall'altro, l'omesso esame di un fatto decisivo, perché il Tribunale avrebbe trascurato il certificato di residenza da cui risultava che, nel periodo rilevante, egli risiedeva in un indirizzo diverso da quello al quale il commissario aveva inviato la comunicazione del 18.11.2011, e dunque non avrebbe potuto ricevere quell'avviso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'art. 209 l. fall. prevede espressamente che, nella liquidazione coatta amministrativa, le domande tardive di credito sono disciplinate anche dall'art. 101 l. fall.; ha inoltre confermato il principio secondo cui, ai fini dell'inammissibilità della domanda supertardiva, il mancato invio dell'avviso al creditore può essere superato dalla prova che il creditore abbia comunque avuto conoscenza aliunde della procedura. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché non individuava un vero "fatto storico" omesso, ma si limitava a lamentare il mancato esame di un documento; in ogni caso, il fatto decisivo era già stato valutato dal Tribunale, che aveva ritenuto provata la conoscenza della procedura da parte del creditore sulla base della comunicazione del 6.5.2019, in cui egli dava atto della precedente richiesta di integrazione documentale. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa per la mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La comunicazione del commissario liquidatore sulla mancanza di documentazione è stata considerata rilevante ai fini della valutazione della conoscenza del creditore e della tempestività della domanda.
Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli artt. 98, 99, 101 e 103
Nella liquidazione coatta amministrativa la disciplina delle domande tardive richiama espressamente l'art. 101 l. fall., quindi la norma è applicabile alla fattispecie.
La domanda tardiva oltre il termine può essere ammessa solo se il ritardo non è imputabile; il mancato avviso al creditore integra causa non imputabile, salvo prova che il creditore abbia comunque saputo della procedura.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare il mancato esame di singoli elementi istruttori o documenti.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare in modo specifico il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, nonché il momento della sua discussione processuale.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio motivazionale richiede il rispetto degli oneri di deposito e specificazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella liquidazione coatta amministrativa, le domande tardive di credito sono soggette alla disciplina dell'art. 101 l. fall., come richiamata dall'art. 209 l. fall.
- Ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva o supertardiva, il mancato invio dell'avviso al creditore non è decisivo se il commissario prova che il creditore aveva comunque avuto conoscenza della procedura concorsuale.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è sufficiente dedurre la mancata considerazione di un documento o di un elemento istruttorio.
- Il ricorrente per cassazione deve indicare con precisione il fatto storico omesso, il dato probatorio da cui emerge, il momento della discussione processuale e la sua decisività.
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