Cassazione Penale, Ordinanza n. 23582/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi erano non deducibili in sede di legittimità perché generici e meramente reiterativi di quelli già proposti in appello, senza confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità. Con due motivi ha dedotto: 1) violazione di legge e nullità della sentenza di primo grado per omessa indicazione, nell'intestazione, della data di nascita e del capo di imputazione; 2) violazione di legge in ordine al riconoscimento della responsabilità penale. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello, ma si limitavano a riprodurre le doglianze già formulate in appello e già disattese, senza una critica argomentata del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito, relativa all'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti
richiamato per affermare che l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta
richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. quale base della sanzione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della sentenza impugnata e non può limitarsi a riproporre, in forma generica, le doglianze già svolte in appello.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato, poiché viene meno la funzione propria dell'impugnazione di contestazione argomentata della decisione.
- La reiterazione pedissequa dei motivi di appello, già motivatamente respinti dal giudice di secondo grado, integra difetto di specificità e determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.
Come è indicizzato
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