Cassazione Penale, Ordinanza n. 23316/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 28/03/2025. La fattispecie concreta riguarda una condanna per ricettazione, riferita alla provenienza furtiva di un veicolo. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione ex art. 648 c.p., oltre a vizio di motivazione sulla responsabilità, ma la doglianza riproponeva questioni già sollevate in appello. Con il secondo motivo si censurava la motivazione sulla commisurazione della pena, lamentando un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo; la Corte rileva però che il giudice di merito aveva motivato il ricalcolo della pena valorizzando la gravità del fatto, le modalità professionali dell'azione e la reiterazione criminosa, con precedenti reati della stessa indole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e comunque manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva già confutato con motivazione logica e non censurabile le contestazioni sulla provenienza furtiva del veicolo. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, attività non consentita in sede di legittimità quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per qualificare il fatto come ricettazione; il controllo di legittimità non ha ravvisato vizi nella motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in particolare sulla provenienza furtiva del bene.
Base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo sostanzialmente identico censure già formulate in appello, se la sentenza impugnata le ha specificamente esaminate e confutate con motivazione logica e completa.
- La censura sulla responsabilità per ricettazione è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, soprattutto se la Corte territoriale ha motivato sulla provenienza illecita del bene oggetto di contestazione.
- La commisurazione della pena può essere censurata in cassazione solo per arbitrio o manifesta illogicità della motivazione; non è ammissibile una richiesta di nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo i casi esclusi dalla legge, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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