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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17844/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero impugnava la decisione del Riesame esclusivamente con riferimento a Massimiliano Riolfo denunciando un errore di interpretazione dell'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 (deroga alla regola del concorso di persone per le fatture inesistenti) e chiedendo l'estensione della misura cautelare anche ai capi 4 e 5; i ricorsi degli indagati (Celotto, Riolfo, Ardizzoni) contestavano principalmente le esigenze cautelari ritenute dal Riesame (insussistenza o carenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, mancata individualizzazione della motivazione, sproporzione della misura) e, in alcuni casi, profili processuali (omessa notifica al difensore nominato successivamente, unicità dell'atto di impugnazione). L'indagine riguarda reati fallimentari e tributari connessi al dissesto della società TOM VILLAGE/TOMMASINI spa e concerne contestazioni quali bancarotta fraudolenta per distrazione, emissione e utilizzazione di fatture inesistenti e autoriciclaggio.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero per carenza di interesse concreto nonostante abbia confermato il principio di diritto invocato: la deroga prevista dall'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 non opera quando il medesimo soggetto è sia emittente sia utilizzatore delle fatture inesistenti, quindi Riolfo potrebbe essere ritenuto responsabile per entrambe le condotte; tuttavia il PM non ha dimostrato che l'accoglimento dell'appello avrebbe avuto un concreto effetto cautelare pratico per ampliare la misura. Tutti i ricorsi proposti dagli indagati (Celotto, Riolfo, Ardizzoni) sono stati dichiarati inammissibili o rigettati come infondati: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Riesame sulle esigenze cautelari, ha escluso vizi processuali di rilievo (es. notifica al difensore nominato successivamente) e ha ritenuto fondate le ragioni che giustificavano l'applicazione degli arresti domiciliari ad alcuni indagati; in sintesi l'ordinanza del Tribunale del Riesame è stata sostanzialmente confermata e le misure cautelari disposte restano operative.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La Corte afferma che la deroga al concorso di persone prevista da tale norma si applica solo quando l'emittente e l'utilizzatore delle fatture inesistenti sono soggetti diversi; se il medesimo soggetto cumulativamente emette e utilizza le fatture risponderà di entrambe le condotte

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla regola generale sul concorso di persone; la deroga normativa di cui all'art. 9 d.lgs. 74/2000 altera l'applicazione di tale principio solo nel caso in cui emittente e utilizzatore siano distinti

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Sulla notifica e comunicazione delle decisioni: la Corte segnala che la mancata notifica del deposito al difensore nominato successivamente all'avviso d'udienza non costituisce in detta fattispecie una lesione del diritto di difesa

  • art. 309 e art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamati con riferimento alla regola secondo cui l'avviso di deposito del provvedimento deve essere notificato al difensore destinatario dell'avviso di udienza e non ai difensori nominati successivamente, poiché l'emissione dell'avviso cristallizza la situazione processuale

Massime di principio

  • La deroga prevista dall'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 non esclude la responsabilità quando lo stesso soggetto sia emittente e utilizzatore di fatture inesistenti: in questo caso si risponderà per entrambe le fattispecie
  • Il Pubblico Ministero che impugna una decisione di riesame che esclude gravita indiziaria o la configurabilità di un reato deve dimostrare interesse concreto e ragioni specifiche di attualità e concretezza delle esigenze cautelari; altrimenti il ricorso è inammissibile per carenza di interesse
  • La mancata notifica dell'avviso di deposito al difensore nominato dopo l'emissione dell'avviso d'udienza non comporta automaticamente nullità o lesione del diritto di difesa: l'onere di informarsi ricade sul difensore successivamente nominato
  • Il sindacato di legittimità sulle valutazioni cautelari del giudice di merito è limitato: la Cassazione interviene solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa rivalutazione dei fatti
  • Nelle impugnazioni cautelari è importante la specificità e la distinzione degli argomenti: attacchi generici o non individualizzati alle esigenze cautelari tendono a essere respinti; va dimostrata la proporzionalità e la concreta necessità della misura rispetto alla posizione personale dell'indagato

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