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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29562/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico). I fatti contestati al ricorrente: detenzione e porto di armi, rapina aggravata, associazione a delinquere finalizzata a furti di veicoli ed estorsione con il metodo del "cavallo di ritorno". La difesa ha censurato la motivazione del rigetto (art. 275 c.p.p.), sostenendo che non graverebbe sulla difesa l'onere di allegare nuovi elementi quando i reati contestati non sono di pericolosità qualificata, ha richiamato la buona condotta del ricorrente durante una precedente detenzione domiciliare (due anni senza violazioni) e ha rilevato la prossima scadenza del termine di fase, chiedendo quindi la revoca o la sostituzione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi aspecifici che riproponevano le stesse ragioni già esaminate e respinte dal giudice del gravame. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fornito motivazione esaustiva circa la perdurante attualità del pericolo di reiterazione: plurimi reati gravi posti in forma associativa e con continuità, modalità omogenee, notevole abilità criminale e negativa personalità dell'indagato (numerosi precedenti e violazioni della sorveglianza speciale). La Corte ha inoltre osservato che il semplice decorso del tempo non basta a escludere l'attualità delle esigenze cautelari e che la difesa non ha addotto elementi concreti idonei a modificare il giudizio. Ha precisato che la buona condotta tenuta in esecuzione di una pena in detenzione domiciliare non è pienamente sovrapponibile alla valutazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, stante le diverse conseguenze giuridiche in caso di violazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, con trasmissione degli adempimenti alla Cancelleria secondo art. 94, comma ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come parametro di osservanza motivazionale; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione, dichiarando il motivo aspecifico quando ripropone argomentazioni già valutate e respinte.

  • art. 276, comma 1-ter, c.p.p.

    Citato in relazione alle conseguenze della violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari (possibile revoca e sostituzione con carcere). La Corte evidenzia la differenza rispetto alla disciplina delle misure esecutive.

  • art. 47-ter, comma 6, O.P. (Ordinamento Penitenziario)

    Richiamato per sottolineare che la revoca della detenzione domiciliare come misura di espiazione è disciplinata diversamente rispetto alla revoca degli arresti domiciliari cautelari; la continuità di buona condotta in esecuzione della pena non equivale automaticamente a elemento idoneo a escludere esigenze cautelari.

  • art. 94, comma ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della Cancelleria a seguito della decisione di inammissibilità; nessuna incidenza sostanziale sulla valutazione cautelare.

Massime di principio

  • Un ricorso di cassazione è inammissibile se propone motivi aspecifici che ripropongono le medesime ragioni già valutate e ritenute infondate dal giudice di merito.
  • Il mero decorso del tempo non è, di per sé, idoneo a escludere l'attualità delle esigenze cautelari: il giudice deve valutare la gravità, la continuità e le modalità delle condotte, nonché la personalità e i precedenti dell'indagato.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misura meno afflittiva è necessario prospettare elementi concreti e nuovi che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari; l'onere probatorio può ricadere sulla difesa quando si chiede la modifica della misura.
  • La buona condotta tenuta durante l'espiazione di una pena in regime di detenzione domiciliare non si sovrappone automaticamente alla valutazione sull'adeguatezza degli arresti domiciliari come misura cautelare, per la diversa rilevanza delle violazioni e le conseguenze previste dalla legge.
  • Nelle valutazioni cautelari il giudice deve motivare in modo rigoroso soprattutto quando i fatti sono distanti nel tempo, spiegando perché l'attualità e l'intensità del pericolo persistono.

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