Sentenza del 29/03/2016 n. 1781 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Cessione di terreno - Valore definito ai fini dell'imposta di registro - Determinazione della plusvalenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese che aveva annullato un avviso di accertamento IRPEF relativo a una plusvalenza non dichiarata di 119.699 euro. Il terreno era stato venduto nel 2009 per 100.000 euro, mentre il relativo valore era stato successivamente definito in 130.000 euro ai fini dell'imposta di registro, a seguito dell'adesione dell'acquirente. L'Ufficio aveva quindi calcolato la plusvalenza sulla base del valore definito ai fini del registro, detraendo dal corrispettivo presunto il costo storico rivalutato. L'Agenzia sosteneva che tale valore costituisse un valido elemento presuntivo del maggior prezzo incassato e che la contribuente non avesse fornito una prova contraria sufficiente. La contribuente, invece, sosteneva di aver effettivamente percepito solo 100.000 euro, come risultava dall'atto di vendita e dalla documentazione bancaria, e richiamava il valore rivalutato del terreno determinato mediante perizia e assoggettato a imposta sostitutiva.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Il giudice ha distinto la base imponibile dell'imposta di registro, fondata sul valore venale o di mercato del bene, da quella delle imposte sui redditi, nella quale la plusvalenza deve essere determinata sulla base del corrispettivo effettivamente pattuito e percepito. Pur rilevando che, secondo il precedente orientamento della Cassazione, il valore definito ai fini del registro poteva costituire una presunzione superabile dal contribuente, la Commissione ha applicato l'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 147 del 2015, qualificato come norma di interpretazione autentica e quindi applicabile retroattivamente. Tale disposizione esclude che l'esistenza di un maggior corrispettivo possa essere presunta soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. L'accertamento è stato pertanto ritenuto fondato esclusivamente su un presupposto non più applicabile. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 43, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 131/1986
Per gli atti onerosi traslativi o costitutivi di diritti reali, la base imponibile dell'imposta di registro è costituita dal valore del bene o del diritto.
Art. 51, commi 1 e 2, D.P.R. n. 131/1986
"valore venale in comune commercio"
Per gli immobili e le aziende, ai fini dell'imposta di registro, l'Ufficio può fare riferimento al valore venale o di mercato, diverso dal corrispettivo effettivamente pattuito tra le parti.
Art. 86, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Nel reddito d'impresa la plusvalenza è determinata sottraendo al corrispettivo pattuito il costo storico non ammortizzato del bene.
Art. 68, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Per le plusvalenze realizzate da persone fisiche, rileva la differenza tra i corrispettivi percepiti e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, aumentato dei costi inerenti.
Consente la rivalutazione dei terreni mediante perizia giurata e pagamento di un'imposta sostitutiva, con assunzione del valore rivalutato quale valore di riferimento secondo le condizioni previste dalla norma.
Disciplina l'accertamento con adesione; secondo il precedente orientamento giurisprudenziale, la definizione del valore ai fini del registro poteva essere utilizzata come elemento presuntivo anche per l'accertamento della plusvalenza IRPEF.
Art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 147/2015
"l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro"
La norma, avente natura di interpretazione autentica, vieta di presumere un maggior prezzo di vendita esclusivamente dal valore utilizzato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale. La disposizione si applica retroattivamente anche alle operazioni precedenti alla sua entrata in vigore.
Artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Sono richiamati per giustificare l'applicazione retroattiva della disposizione qualificata come norma di interpretazione autentica.
Massime di principio
- Il valore di un immobile accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non dimostra, da solo, che il venditore abbia incassato un corrispettivo maggiore ai fini IRPEF.
- La base imponibile dell'imposta di registro, normalmente collegata al valore venale o di mercato, è distinta dalla base imponibile della plusvalenza, che dipende dal corrispettivo effettivamente pattuito e percepito.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare il valore di registro come elemento investigativo o presuntivo insieme ad altri elementi concreti, ma non può fondare l'accertamento esclusivamente su tale valore.
- In caso di contestazione, la documentazione dell'effettivo pagamento, come atto notarile, assegni, bonifici ed estratti conto, è rilevante per dimostrare il corrispettivo realmente percepito.
- La definizione con adesione del valore ai fini del registro da parte dell'acquirente non equivale automaticamente alla prova che il venditore abbia ricevuto quella stessa somma.
- La rivalutazione del terreno mediante perizia e pagamento dell'imposta sostitutiva può incidere sul valore fiscalmente riconosciuto, ma deve essere verificata alla luce delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa applicabile.
- Per gli accertamenti relativi a cessioni di immobili e aziende, l'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 147/2015 impone di distinguere il valore fiscale utilizzato per le imposte indirette dal prezzo effettivo rilevante per le imposte sui redditi.
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