Sentenza del 29/03/2016 n. 325 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Accertamento, liquidazione e controllo - Motivazione degli atti - Rimando al processo verbale di constatazione - Sufficienza. Tributi erariali indiretti - IVA - Altre operazioni - Cessioni - Intracomunitarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento, sostenendo, in particolare, l'insufficienza della motivazione per il rinvio al processo verbale di constatazione (PVC) e la correttezza delle cessioni intracomunitarie effettuate nei confronti di società estere. L'Amministrazione aveva invece rilevato che i soggetti cessionari risultavano non operativi e che non era stata adeguatamente dimostrata l'effettività delle operazioni e della consegna dei beni.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. L'avviso è stato ritenuto adeguatamente motivato perché il richiamo al PVC era accompagnato da una descrizione completa delle indagini e delle contestazioni, tale da rendere comprensibile l'origine della pretesa fiscale. Inoltre, la società non ha fornito la documentazione necessaria a provare le cessioni intracomunitarie, tra cui le fatture con il codice identificativo dei cessionari, i modelli INTRA, le lettere di vettura CMR firmate dal trasportatore e dal destinatario e la documentazione bancaria dei pagamenti.
Norme richiamate
Art. 46, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Per dimostrare la legittimità delle cessioni intracomunitarie e il trasferimento dei beni agli acquirenti comunitari, il contribuente deve fornire elementi documentali idonei a provare l'effettiva consegna e il coinvolgimento di soggetti cessionari reali e identificabili.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere validamente motivato mediante rinvio a un PVC, purché il PVC sia completo, conoscibile e descriva in modo analitico le indagini e le contestazioni.
- Nelle cessioni intracomunitarie non è sufficiente produrre le sole fatture: il contribuente deve conservare e presentare documenti coerenti che dimostrino l'effettiva esistenza del cessionario, il trasporto e la consegna dei beni.
- La mancata produzione di modelli INTRA, documenti di trasporto firmati, prove dei pagamenti e dati identificativi del cessionario può compromettere la prova dell'effettività dell'operazione e comportare il recupero dell'IVA.
- Quando i clienti esteri risultano non operativi o non rintracciabili, grava sul contribuente l'esigenza di fornire una prova particolarmente solida della reale esecuzione delle vendite e della consegna dei beni.
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