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Sentenza

Sentenza del 29/03/2016 n. 326 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Accertamento - Avviso di accertamento - Notificazione per irreperibilità - Irreperibilità relativa - Inosservanza dei requisiti - Inesistenza. Presa in carico dell'Agente della riscossione - Autonoma impugnabilità - Insussistenza - Impugnabilità derivata - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione dell’avviso di accertamento, eseguita in una situazione di irreperibilità relativa, sostenendo che non fossero state rispettate le formalità previste dall’art. 140 c.p.c., quali il deposito della copia presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito e l’invio della raccomandata informativa. Ha inoltre contestato la comunicazione con cui l’agente della riscossione informava della presa in carico delle somme, deducendone l’illegittimità e la possibilità di impugnarla.

La decisione

La notificazione dell’avviso di accertamento è inesistente quando, in caso di irreperibilità relativa, mancano le formalità essenziali previste dall’art. 140 c.p.c.; tale omissione non costituisce una mera irregolarità sanabile. La comunicazione di presa in carico dell’agente della riscossione ha invece natura meramente informativa e non è autonomamente impugnabile. Tuttavia, il contribuente può impugnarla in via derivata quando deduce l’omessa o viziata notificazione dell’atto impositivo sottostante, ossia del titolo esecutivo.

Norme richiamate

  • Art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina la notificazione degli atti tributari nei casi di irreperibilità assoluta; non è sufficiente quando il destinatario risulta soltanto temporaneamente assente dal luogo di residenza.

  • Art. 140 c.p.c.

    In caso di irreperibilità relativa impone il deposito della copia nella casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito e l’invio della raccomandata informativa. Tali adempimenti sono elementi essenziali della notificazione; la loro mancanza comporta l’inesistenza della notifica.

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16

    Prevede che l’agente della riscossione informi il debitore, mediante raccomandata semplice, della presa in carico delle somme. La comunicazione ha funzione esclusivamente informativa e non costituisce un autonomo provvedimento impositivo o esecutivo.

  • D.L. n. 78 del 2010

    È richiamato quale disciplina modificata dal D.L. n. 16 del 2012 in materia di comunicazione della presa in carico delle somme da parte dell’agente della riscossione.

Massime di principio

  • Quando il destinatario è temporaneamente assente ma l’indirizzo di residenza è noto, si configura normalmente un’irreperibilità relativa e devono essere rispettate tutte le formalità dell’art. 140 c.p.c.; la loro omissione può rendere inesistente la notificazione.
  • La comunicazione dell’agente della riscossione relativa alla presa in carico del debito è normalmente un atto informativo e non è autonomamente impugnabile per il suo contenuto.
  • La comunicazione può tuttavia essere contestata in via derivata per far valere l’omessa o invalida notificazione dell’avviso di accertamento o del diverso titolo esecutivo sottostante.
  • Per valutare la validità della riscossione occorre distinguere tra vizi della comunicazione informativa e vizi originari della notificazione dell’atto impositivo: questi ultimi possono incidere sull’esistenza stessa del titolo.

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